Amministrazione di sostegno: La nomina dell’amministratore di sostegno.

Amministrazione di sostegno: La nomina dell’amministratore di sostegno.

Amministrazione di sostegno: Il blog offerto in commento, si prefigge di tracciare le linee base di un istituto ad oggi ancora non molto conosciuto e disciplinato con l’introduzione dalla L. n.6 del 09/01/2004 e dall’art. 404 e ss. codice civile.

L’amministrazione di sostegno è un recente istituto che viene applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, non autosufficienti, e non in grado di gestire se stessi o il proprio patrimonio.

La categoria di tali soggetti è ampia, rientrandovi: minori disabili, disabili fisici o psichici, malati gravi, persone colpite da ictus, anziani…e tra l’altro anche coloro affetti dal gioco di azzardo.

L’amministrazione di sostegno, si prefigge il fine di proteggere le persone che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, hanno una ridotta o completa assenza di autonomia nelle attività della vita quotidiana.

Alle persone affette da disabilità, vengono quindi riconosciute una serie di misure di protezione, senza mai giungere ad una totale esclusione della propria capacità di agire.

Tale tipo di istituto infatti, si differenzia dalla Tutela, che prevede prima della nomina e assegnazione di un tutore, un vero e proprio iter giudiziario che si conclude con la dichiarazione di interdizione del soggetto.

L’amministratore di sostegno, viene nominato dal Giudice Tutelare, su ricorso, dello stesso beneficiario (anche se minore, interdetto, o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado (ad. es. madre), dagli affini entro il 2° (ad es. marito della sorella), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

Potranno essere nominati amministratori di sostegno, le stesse persone legittimate a proporre ricorso.

Saranno infatti loro i soggetti legittimati ad agire o comunque quelli che devono essere informarti della pendenza del ricorso.

Qualora, per motivi di opportunità o altro, non sia poi possibile procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno, individuandolo nelle persone facenti parte dello stesso ambito familiare, l’amministratore sarà nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.