Assegnazione Parziale Casa: È possibile l’Assegnazione Parziale?

Assegnazione parziale casa coniugale: ormai sappiamo che il Giudice, in caso di separazione e/o divorzio, non interviene nelle questioni relative agli aspetti più prettamente economici, se non quando riguarda le sorti della casa coniugale nel superiore ed esclusivo interesse dei figli minorenni, laddove ve ne siano.

Il principio oramai consolidato seguito dalla maggior parte dei Giudici italiani è certamente quello di assegnare l’intera casa coniugale – intesa quale centro di affetti, interessi, habitat presso il quale sono nati, o comunque cresciuti e hanno vissuto per maggior parte di tempo i figli minori – al coniuge collocatario, a prescindere dal titolo di possesso o proprietà.

Tale scelta è tesa a garantire e tutelare il superiore ed esclusivo interesse del minore evitandogli traumi ancora più gravi rispetto alla stessa separazione dei genitori.

Tuttavia, non è escluso che il Giudice possa prevedere l’assegnazione parziale della casa famigliare, limitato ad una sola porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario.

È quello che ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 11783/2016, con la quale, tuttavia, è stata respinta la domanda avanzata da un marito di rientrare in possesso dei locali dell’immobile che gli erano stati assegnati in primo grado.

L’uomo, infatti, contestava la decisione che prevedeva l’assegnazione alla moglie dell’intera proprietà, non solo l’abitazione famigliare, ma anche il locale seminterrato, il magazzino ed il garage alla luce della mancato grado di conflittualità che non esisteva più tra i coniugi da anni.

Gli Ermellini hanno precisato che la scelta – del tutto discrezionale – del Giudice di limitare l’assegnazione della casa coniugale ad una porzione soltanto dell’immobile, di proprietà esclusiva del coniuge non collocatario, è valutata alla luce del grado di conflittualità e litigiosità esistente tra i coniugi che deve essere davvero molto lieve.

Inoltre, tale soluzione – tenuto conto del superiore ed esclusivo interesse del minore – deve dimostrarsi idonea ad agevolare la condivisione della genitorialità coniugale e a conservare l’habitat domestico dei figli minorenni.

Nel caso di specie, i Giudici avevano rilevato il permanere di un forte conflitto tra i coniugi, oltre a confermare i validi motivi fondati sulla personalità particolarmente aggressiva del padre che confermavano la scelta dell’affido esclusivo dei minori alla madre, respingendo pertanto tale richiesta.