Circolazione stradale sospensione patente. La patente di guida non può essere sospesa, se l’illecito è commesso alla guida di un veicolo dove non è richiesta.

Circolazione stradale sospensione patente. La patente di guida non può essere sospesa, se l’illecito è commesso alla guida di un veicolo dove non è richiesta.

Circolazione stradale sospensione patente. La massima in commento, estrapolata dalla sentenza della Cassazione Penale n. 52148 del 15 novembre 2017, prevede che: ‘ La sospensione della patente di guida può essere applicata in relazione ad illeciti posti in essere con violazione delle norme del codice della strada, ma non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo che per condurlo non è richiesta alcuna abilitazione, come una bicicletta’.

La massima giurisprudenziale, è tratta da una vicenda giudiziaria, sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, ove un soggetto, aveva impugnato la sentenza con la quale gli era stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p, meglio definito patteggiamento, la pena concordata, in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 186 Codice della Strada.

Il ricorrente eccepiva, che con la sentenza era stata altresì disposta la sospensione della patente di guida, mentre invece il reato era stato commesso, non alla guida di un auto, ma alla guida di una bicicletta.

Veicolo che per la cui guida non è prevista la patente.

La Corte di Cassazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha ritenuto di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il ricorso.

Infatti, riprendendo la massima in principio evidenziata, ‘la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo che per la sua conduzione non e richiesta alcune abilitazione, come una bicicletta’.

Il principio di diritto fornito dalla Cassazione Penale, ha riconfermato una precedente pronuncia della stessa Corte che si era già espressa attraverso la sentenza n. 19413 del 29 marzo 2013, in tal senso.

In conclusione, benché l’imputato avesse commesso il reato, lo stesso era avvenuto alla guida di una bicicletta, e pertanto la sanzione accessoria della sospensione della patente, in tale caso non opera.

La Suprema Corte, ritenendo il ricorso fondato, accoglieva lo stesso e annullava la sentenza impugnata nel solo punto in cui veniva disposta la sospensione della patente.