Famiglia trasferimento lavorativo madre. Trasferimento per lavoro della madre collacataria, solo se non nuoce ai figli

Famiglia trasferimento lavorativo madre. Trasferimento per lavoro della madre collacataria, solo se non nuoce ai figli

Famiglia trasferimento lavorativo madre. La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Ancona n. 3358 del 21 giugno 2017, analizza l’ipotesi in cui la madre collocataria, deve trasferirsi per lavoro in una diversa città.

La vicenda che ha dato vita alla sentenza sottesa alla nostra attenzione, ha visto la richiesta da parte di una madre collocataria, al Giudice della separazione, di autorizzare il suo trasferimento e quello dei figli, in una diversa città, per avere una migliore opportunità lavorativa.

A tale richiesta, si è pero opposto l’ex marito, eccependo che l’ex moglie avrebbe potuto trovare un impiego lavorativo dello stesso tenore economico, anche nella citta attuale, evitando in tal modo ai figli di doversi trasferire altrove, privandoli del rapporto con il padre.

La donna si opponeva, ed evidenziava tra le altre cose, che l’età ancora tenera dei figli, sei e due anni, richiedeva al loro fianco la figura materna.

Il Tribunale, valutate le motivazioni addotte dalle parti e preso atto delle proposte lavorative depositate dalla donna, ha ritenuto di dover rigettare la richiesta da quest’ultima avanzata.

Nelle motivazione della sentenza, il Giudice, valutate le proposte lavorative depositate, ha riscontrato come le stesse non avessero un tale spessore ne economico né di crescita professionale, tale da determinare l’accoglimento della richiesta sull’autorizzazione al trasferimento.

In sentenza si è inoltre evidenziato, come la madre non abbia tenuto conto di offerte lavorative nella propria città, tutelando in tal modo il principio della biogenitorietà.

La madre nelle proprie motivazioni a sostegno del trasferimento lavorativo insieme ai figli, aveva contestato poi, che in ogni caso il padre, dati gli impegni lavorativi, aveva comunque poco tempo da dedicare ai figli.

A tale contestazione, il Giudice ha infine osservato: ‘ciò che prevale nei rapporti genitoriali tra madre/padre e figli, non è la quantità del tempo passato insieme, ma la qualità e l’attenzione che il genitore sa offrire ai propri figli’.

Il Tribunale di Ancona, ha così rigettato la richiesta di trasferimento lavorativo proposto dalla donna.