Incidente in bici: Il Ciclista in caso di Incidente cosa Può Fare?

Incidente in bici: il ciclista in caso di incidente cosa può fare?

La biciletta, soprattutto durante la bella stagione, è un perfetto mezzo di trasporto: aiuta a mantenersi in forma, è economico, ecologico, un veloce rimedio contro il traffico cittadino.

La bicicletta, per quanto sia strutturalmente diversa dalle vetture (non ha un motore, è senza barriere protettive e, quindi, più pericolosa) viene considerata – tuttavia – alla stregua di un normale veicolo e, pertanto, i ciclisti sono tenuti a rispettare le stesse regole del codice della strada imposte agli altri utenti.

Per esempio, i conduttori delle due ruote devono rispettare i sensi unici, non possono andare contromano né sul marciapiede (se non conducendo a mano la propria bicicletta), devono dare la precedenza a chi proviene da destra, guidare con le luci, non possono passare con il rosso e non possono attraversare le aree pedonali come i pedoni.

Sempre più di frequente poi i Sindaci dei Comuni italiani stanno rendendo la propria città a misura di bicicletta, creando piste ciclabili (seppure a volte intermittenti) o protezioni per i ciclisti. Tuttavia, sono purtroppo all’ordine del giorno gli incidenti che coinvolgono questi ultimi: da una parte perché loro stessi non rispettano le poche regole che abbiamo prima ricordato, dall’altra perché le vetture “ignorano” i soggetti più deboli, ovvero i velocipedi.

Cosa succede quando viene coinvolto un ciclista in un incidente stradale?

Se la colpa è da addebitare in via esclusiva al solo automobilista, il ciclista potrà chiedere il risarcimento dei danni direttamente alla sua assicurazione.

Ma cosa succede se non è chiara la dinamica dei fatti né le rispettive condotte ed eventuali responsabilità e, soprattutto se nessuna delle parti coinvolte riesce a dimostrare di aver rispettato la segnaletica e le norme di comportamento?

Così come chiarito dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 2226/2015 si applicherebbe il concorso di colpa secondo il quale si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% di colpa a produrre il danno subito con conseguente riduzione del risarcimento.

Così il ciclista che è stato investito da un veicolo non dovrà dimostrare solo il fatto, la caduta e i danni subiti, ma anche di aver rispettato le regole del codice della strada, cosa che, invece, non deve aver fatto l’automobilista.

Pertanto, tutte le volte in cui non si riuscirà a dimostrare con assoluta certezza l’incidenza delle reciproche condotte il ciclista verrà risarcito solo nella misura del 50%