Mancato versamento assegno figli conviventi: Non è Reato il Mancato Versamento del Mantenimento ai Figli di Genitori Conviventi

Mancato versamento assegno figli conviventi: In sede di separazione o divorzio, il Giudice stabilisce a titolo di contributo al mantenimento dl figlio minorenne o maggiorenne non indipendente economicamente un assegno che il genitore non collocatario deve corrispondere ogni mese.

L’omesso versamento o il parziale versamento – unilaterale e ingiustificato – di tale assegno integra gli estremi per la sussistenza del reato  ex art. 570 c.p. relativo ala violazione degli obblighi famigliari.

Cosa succede però se i genitori non erano sposati, ma convivevano?

Se è vero che, nel superiore interesse del minore, è sempre dovuto il mantenimento al figlio anche in caso di genitori conviventi (non invece all’ex partner, ma le cose stanno cambiando lentamente e lo vedremo nei prossimi blog), il mancato versamento non costituisce reato.

La legge 54/2006, sul punto, è abbastanza chiara: l’inosservanza degli obblighi di natura economica si configurano solo se vi è stata separazione di genitori coniugati, divorzio o dichiarazione di nullità del matrimonio.

La Cassazione – Sezione Penale – con sentenza 2666/2017, ha ripreso l’argomento, annullando, senza rinvio, la condanna comminata ad un uomo che non aveva pagato il mantenimento perché il fatto non è previsto come reato.

Gli Ermellini hanno precisato che in caso di separazione dei genitori o in caso di divorzio si applicano le disposizioni della Legge 54/2006; mentre in caso di figli di genitori non sposati, non si applicano le previsioni penalistiche.

Non essendo previsto, alla luce del tenore letterale della norma, il reato in caso di violazione degli obblighi di mantenimento tra coppie conviventi, i figli di genitori non sposati non vedranno, in ogni caso, vista compromessa o lesa la propria posizione.

Infatti, è possibile fare ricorso in ogni sede civile ritenuta opportuna per il mantenimento, restando sempre applicabile l’art. 570 secondo comma n. 2 del codice penale, cioè il mancato pagamento minimo indispensabile per la sopravvivenza che deve essere comunque versato.