Nessuna Modifica dell’Assegno Divorzile Se…

In sede di divorzio, il Giudice può disporre in favore del coniuge ritenuto economicamente “più debole” la corresponsione dell’assegno divorzile la cui finalità è prettamente quella di assistenza e solidarietà in favore dello stesso.

L’art. 5 della Legge 898/1970 fa riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati ed all’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”, e soprattutto all’impossibilità per il coniuge richiedente di mantenere, stante le proprie sole risorse, un tenore di vita analogo a quello goduto – o potenzialmente godibile – in costanza di matrimonio (senza che la mancanza di procurarsi tale risorse sia dipeso dalla inerzia o mancata intenzione di lavorare).

Sarà onere dell’ex coniuge richiedente l’assegno provare la propria impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per ragioni oggettive.

Ai fini della determinazione dell’entità dell’assegno divorzile incideranno altresì le ipotetiche “colpe” dei coniugi che hanno, più o meno marcatamente, condotto il matrimonio al fallimento, unitamente alle “condizioni dei coniugi”, intendendo non solo le condizioni economiche, ma anche quelle di salute, familiari, ambientali di vita, oltre al “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, tutto ciò da valutare anche in relazione alla “durata del matrimonio”.

Il quantum  determinato dal Giudice non è perpetuo, ma può essere pacificamente revisionato (aumentato o diminuito), su istanza del coniuge beneficiario, a seconda dell’insorgere di situazioni o avvenimenti tali da giustificarne il cambiamento.

In tal senso, recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo e ha pertanto negato l’aumento dell’assegno divorzile in favore di una ex moglie che aveva presentato ricorso chiedendone la modifica alla luce di un lieve miglioramento delle condizioni economiche dell’ex marito.

Con sentenza n. 1165 del 21.01.2014, gli Ermellini hanno infatti negato tale aumento ritenendo che non si erano comunque verificati cambiamenti significativi, circostanze nuove e sopravvenute idonee ad alterare il pregresso equilibrio stabilito dalle Parti stesse.

 Il mero aumento reddituale risultava del tutto lieve se non irrisorio, tale comunque da non incidere in modo profondo e significativo sul tenore di vita del coniuge.