Responsabilità medica: Concorso di Colpa del paziente Se..

I medici, almeno per ora, possono tirare un sospiro di sollievo.

Per fronteggiare la mole sempre più alta di cause promosse da pazienti o, in caso di decesso, dai parenti della vittima contro i professionisti (medico e/o azienda ospedaliera) a seguito di interventi che hanno causato gravi lesioni o, addirittura, la morte del paziente e gli elevati costi giudiziali che ogni anno raggiungono circa i 10 miliardi di euro, è stata approvata la Legge n. 189/2012, più nota come Legge Balduzzi, che ha notevolmente ridimensionato la responsabilità dei medici, giungendo, in alcuni casi, alla depenalizzazione della loro colpa.

Ma vi è di più: anche le decisioni di alcuni Giudici sembrano persino voler “temperare” la responsabilità dei professionisti.

Se, in alcuni casi, infatti, la responsabilità medica (del professionista o dell’intera azienda ospedaliera) è stata circoscritta al solo dolo e alla colpa grave, in altri, il Giudice è giunto a dichiarare il “concorso di colpa” del paziente, limitando sempre più la responsabilità del medico e, di conseguenza, la quantificazione monetaria dovuta a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, una donna romana aveva citato, avanti al Tribunale civile, il medico responsabile dell’intervento al quale era stata sottoposta, per “essersi impigliata con l’anello del quarto dito della mano sinistra ad un cancello causandosi la lesione” (ovvero lo scuoiamento del dito), lesione dalla quale era derivata, proprio dopo l’intervento chirurgico, la deformazione anatomica del dito, la perdita della sensibilità e della capacità prensile, l’assenza di articolazione e diverse cicatrici.

In primo grado, parte Convenuta veniva condannata al risarcimento del danno quantificato in € 82.240,86 in quanto “non appariva inverosimile ritenere che una tempestiva e corretta diagnosi ed una tempestiva e corretta terapia avrebbero verosimilmente evitato l’intervento negativo”.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 1667 del 11.03.2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato sussistere il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della paziente poiché questa si era procurata la lesione che aveva reso necessario l’intervento sanitario.

 

E così i Giudici di secondo grado hanno dato atto che nel sistema giudiziario italiano “il medico o la struttura sanitaria convenuta in giudizio dal preteso danneggiato ha oramai possibilità di scampo pressoché nulle” e ciò a causa di diversi fattori quali “la totale dislocazione della responsabilità del versante contrattuale”, il fatto che “l’obbligazione del medico e della struttura sanitaria è riguardata come obbligazione di risultato”, “che “il nesso di causalità si scrutina in applicazione del parametro del più probabile che non” e, infine, che “l’incertezza sul nesso di causalità ridonda in danno del medico”.

Pertanto, i Giudici di secondo grado – riconoscendo che i postumi patiti dalla danneggiata sono il frutto quanto meno del “concorso del fatto colposo della danneggiata, che per propria evidente negligenza – distrazione si è provocata lo scuoiamento del dito” – ridimensionando la responsabilitàdel medico – hanno ridotto il risarcimento da 82.240,86 a € 16.000,00.