Abbandono Casa Coniugale

Abbandono casa coniugale : Anche se il tradimento perpetrato da un coniuge alle spalle e a danno dell’altro è e resta una della cause più diffuse che segna la crisi della coppia e determina, la possibilità di chiedere a carico del coniuge “fedifrago” l’addebito della separazione, l’abbandono del tetto coniugale rappresenta, comunque, una grave violazione degli obblighi coniugali ex art. 143 c.c. che legittima la richiesta di addebito.

Premesso sempre che, ai fini della richiesta – e concessione dell’addebito – la violazione degli obblighi coniugali deve necessariamente condurre, alla crisi della coppia, per quanto riguarda l’abbandono del tetto coniugale è davvero copiosa, al riguardo, la giurisprudenza che, caso per caso, valuta se tale condotta possa essere assunta come fonte di responsabilità ed addebito a carico del coniuge.

Se, infatti, è pacifico che l’ abbandono del tetto coniugale è una condotta che viola gli obblighi di coabitazione e che viene ritenuto dai Giudici, in linea di principio, fonte di responsabilità per la rottura del matrimonio e causa di addebito in fase di giudizio, ci sono diverse eccezioni che rendono legittimo l’allontanamento dalla casa, come per esempio, l’eccessiva invadenza della suocera, oltre, naturalmente, ai casi di violenze fisiche/psicologiche a danno di un coniuge.

Ci si chiede, poi, per esempio, se anche dei litigi, in assenza di violenza, ma che segnano pur sempre una rottura della comunione materiale e spirituale, possano mietere lo stesso effetto.

A fare chiarezza sul punto ci ha pensato la Suprema Corte con ordinanza n. 7163 del 12.04.2016 la quale ha ritenuto che l’abbandono del tetto domestico da parte di uno dei due coniugi non determini un eventuale addebito nella causa di separazione, se tale “allontanamento” è dipeso dai continui e ripetuti litigi che segnano inequivocabilmente la rottura della comunione spirituale tra i coniugi.

Pertanto l’allontanamento dal nido domestico non determina, di per sé, in automatico, l’addebito in fase di separazione, ma può essere consentito anche quando non vi è alcuna possibilità di riavvicinamento tra coniugi e si è in presenza di un conflitto permanente.

Dunque, anche se la “scelta migliore” prima di sbattere la porta resta sempre quella di aspettare l’instaurarsi di un giudizio di separazione, i continui e stabili litigi possono “legittimare” l’allontanamento dalla casa coniugale.