Rimborsi aerei

Non tutti sanno che quando il proprio volo è in ritardo o viene cancellato è possibile ottenere un rimborso o un risarcimento da parte della compagnia aerea.

Il Regolamento Comunitario n. 261/05 e la Convenzione di Montreal del 1999 prevedono uno specifico diritto per il passeggero di ottenere da parte della compagnia aerea, oltre ad una tempestiva assistenza, il risarcimento dei danni subiti.

In caso di cancellazione del volo (in genere per overbooking), il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da € 250 fino ad € 600) e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

In particolare, se il ritardo del volo si prolunga per almeno 2 ore, al passeggero, durante l’attesa, spetta la dovuta assistenza dalla compagnia aerea, la quale dovrà fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo e ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione. Nel caso invece in cui il ritardo sia superiore alle tre ore, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno.

In alcuni casi, il viaggiatore ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento dei danni subiti (es. la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza) fino all’importo massimo di circa € 5.000 (che devono essere comunque provati).

Bisogna comunque diffidare dai facili rimborsi, poiché il risarcimento del danno naturalmente dovrà essere richiesto con le giuste modalità e secondo i principi prescritti dalle norme e dalla più recente giurisprudenza.

In circa il 90% dei casi poi, il reclamo non viene tuttavia accolto subito.

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