Acquisto auto danni: se si rompe entro 6 mesi il venditore risarcisce

Acquisto auto danni: se si rompe entro 6 mesi il venditore risarcisce

Acquisto auto danni: se si rompe entro 6 mesi il venditore risarcisce: con la sentenza   n. 13148/2020 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di vendita di beni di consumo ed ha stabilito che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono già esistenti a tale data e il consumatore deve solo allegarne l’esistenza per dimostrare la responsabilità del venditore.

Acquisto auto danni

I giudici della Cassazione sono giunti a tale conclusione a seguito di un’azione posta in essere da una donna che ha convenuto in giudizio la concessionaria presso cui aveva acquistato un’auto per ottenere un risarcimenti dei danni poiché subito dopo l’acquisto, l’auto aveva presentato dei gravi vizi occulti, i quali erano stati regolarmente denunciati e non riparati. L’attrice ha chiesto pertanto il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva. La concessionaria ha sostenuto in giudizio che il veicolo, al momento della consegna era funzionante e che il vizio era stato causato da un uso improprio dell’auto e dalla carente manutenzione.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato la richiesta di risarcimento della donna. I Giudici di secondo grado, in particolare, hanno motivato la decisione sostenendo che la donna aveva provato la sussistenza dei vizi soltanto a partire dal mese di giugno dello stesso anno, ossia dopo tre mesi dall’acquisto dell’auto e che dalle prove testimoniali era emerso che l’auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto da non aver presentato problemi fino al mese di giugno 2006.

Sentenza poi ribaltata dalla Cassazione che ha appunto affermato il principio sopra enunciato secondo il quale i difetti manifestati entro sei mesi dalla consegna si presumono già esistenti a tale data, spettando al consumatore solo allegarne l’esistenza per dimostrare la responsabilità del venditore.