Addebito della Separazione: Quando il Coniuge lo può Chiedere al Giudice?

Nell’ordinamento italiano l’ addebito della separazione costituisce una caratteristica peculiare della separazione giudiziale.

Ai sensi dell’articolo 151 del codice civile il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ricorrono le circostanze ed è richiesto, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

L’addebito della separazione può essere richiesto da uno dei due coniugi nel caso  in cui l’altro ha tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali.

Presupposto essenziale dell’ addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre non è richiesta la specifica intenzione di nuocere all’altro coniuge.

Ai fini dell’ addebito della separazione il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale  è stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se c’è un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi è avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale , o per effetto di essa.

L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

L’addebito della separazione viene pronunciato dal giudice e sentenziato  solo nei casi in cui si è verificata la sussistenza di un preciso nesso di causalità (giusta causa) tra la violazione dei doveri e l’intollerabilità a continuare la convivenza col coniuge.

L’ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte del coniuge è una condizione che può permettere a uno dei coniugi di richiedere al giudice l’ addebito della separazione al coniuge che se ne è andato dall’abitazione.

Ciò trova conferma nell’ordinanza della Cassazione n. 25966/2016 con la quale la Suprema Corte ha addebitato la separazione al coniuge che si è allontanato dalla casa coniugale senza una giusta causa.