Addebito in caso di Relazione Extraconiugale Omosessuale?

I tempi stanno finalmente cambiando anche per quanto riguarda il diritto di famiglia e i mutamenti sociali e di costume si riflettono anche nelle pronunce dei Giudici!

Vi è addebito a carico della moglie se è lei a tradire il marito tessendo una relazione adulterina omosessuale alle spalle dell’uomo?

Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato in una causa di separazione nella quale il marito aveva chiesto che la colpa del naufragio del matrimonio venisse addebitata alla moglie che aveva intrapreso una relazione omosessuale con una vicina di casa.

I Giudici di Milano, in perfetta sintonia con le precedenti pronunce della Corte di Cassazione – hanno ribadito che “una relazione extraconiugale non è sufficiente, di per sé, per addebitare la separazione a carico del coniuge fedifrago”, sostenendo che è necessario verificare se la violazione dell’obbligo matrimoniale di fedeltà sia stata la causa della crisi matrimoniale o se, invece, ne sia stato l’effetto.

Nel caso de quo, i Giudici meneghini hanno dichiarato che il tradimento non è stato di per sé la causa della crisi coniugale, condizione necessaria perché venga richiesta la separazione con addebito, rigettando così la richiesta di addebito avanzata dal marito.

L’uomo, inoltre, aveva chiesto che le figlie minorenni venissero affidate in via esclusiva allo stesso – ipotesi che viene applicata in casi davvero rari dove si può ravvisare un grave pregiudizio per il benessere della prole – temendo che il comportamento della moglie potesse recare pregiudizio o nuocere al benessere psicofisico delle figlie.

I giudici del capoluogo lombardo hanno allora dichiarato che la scoperta dell’omosessualità della donna – al di là di giudizi morali o etici – non implica, di per sé, il fatto che la stessa non possa definirsi “una buona madre” nei riguardi delle figlie, per le quali ha sempre mostrato cura, attenzione, dedizione ed un atteggiamento amorevole che non può in alcun caso giustificare la scelta di un affido esclusivo, optando, invece, per un affido condiviso.

È certamente possibile che la scoperta della omosessualità della donna abbia provocato stupore, meraviglia e abbia destabilizzato il marito, ma rimane, pur sempre da tenere in considerazione il superiore interesse delle figlie che hanno in ogni caso,  il diritto di mantenere rapporti con entrambi i genitori, soprattutto quando alla madre non può essere imputata alcuna colpa, alcuna mancanza nei confronti delle figlie.