Affido condiviso genitore lontano

Affido condiviso genitore lontano

Affido condiviso genitore lontano: Cosa succede ai figli quando i genitori decidono di separarsi? Con chi devono vivere?

In genere, nell’esclusivo interesse dei minori, i Tribunali prediligono l’affidamento condiviso in modo che i minori possano avere vicino sia la mamma che il papà.

Ovviamente non è possibile costringere gli ex coniugi a vivere insieme, ma questi devono collaborare per il bene dei figli e ciò significa che entrambi devono trascorrere del tempo con i bambini e devono prendere parte alle decisioni importanti.

Affido condiviso e genitore distante, la disciplina.

Affido condiviso genitore lontano: fino al 2006 l’affido condiviso era una scelta dei genitori i quali potevano optare per l’affidamento esclusivo o per l’affidamento condiviso.

In seguito alla riforma del 2006 l’affido condiviso è diventato la regola, ovvero viene stabilito sempre, a meno che non vi siano gravi pregiudizi in capo ai minori che potrebbero derivare dal rapporto degli stessi con uno dei due genitori.

Il legislatore ha deciso di preservare al massimo l’equilibrio dei figli, anche in caso di divorzio, garantendo loro il c.d. diritto alla bigenitorialità e cioè di avere un buon rapporto sia con il padre che con la madre.

Il riferimento è all’art. 337 ter del c.c. in base al quale: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. In particolare, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Ma può avere rilievo il fatto che un genitore viva molto lontano rispetto al genitore c.d. collocatario? Se, ad esempio, un genitore si trasferisce in un’altra città, rischia di perdere l’affidamento condiviso dei figli?

La risposta a tali quesiti, è no. Per un consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito dalla Suprema Corte, il fatto che uno dei due genitori abiti distante, non incide nella decisione del Giudice sul regime di affido dei minori. In altre parole, la distanza non conta.

Affido condiviso e genitore distante, la pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15815 pronunciata il 17.05.2022, richiamando un proprio precedente in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (cfr. Cass. n. 6536/2019, ha ribadito che alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Per tale ragione, una eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sostenuta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatati, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa oppure manifesta carenza dell’altro genitore

Con specifico riferimento alla residenza dei genitori, peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che “l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.

Pertanto, si può affermare il principio secondo cui la distanza non è un elemento che incide sul regime di affidamento stabilito dal Giudice e che, nell’interesse preminente dei minori, in assenza di pregiudizi, è sempre preferibile l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori.