Ancora sull’Assegno di Mantenimento dei Figli Minorenni

Ancora sull’Assegno di Mantenimento dei Figli Minorenni

In sede di separazione o di divorzio dei coniugi, il Giudice “fissa la misura e il modo con cui ciascuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento, alla cura, istruzione ed educazione dei figli”, così come disposto all’art. 155 c.c. il quale recita altresì che “salvo diverso accordo liberamente sottoscritto dalle Parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.

A tal fine, il Giudice dispone la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne, tenendo conto delle sue attuali  esigenze, del tenore di vita goduto dal bambino in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di quest’ultimi ed infine, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza sostiene che tale assegno, automaticamente adeguato alla luce degli indici ISTAT, non può essere arbitrariamente ridotto o addirittura non corrisposto alla luce di altre elargizioni (regali, mancette) effettuate dal coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, laddove risulta che queste siano state dettate da mero spirito di liberalità  per  soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste alla base dell’assegno di mantenimento e ricollegabili ad un titolo diverso.

Tale principio è già stato affermato nella sentenza n. 566 del 2001 della Suprema Corte e recentemente riconfermato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 6228 del 21.03.2013, in netta contrapposizione ad un orientamento giurisprudenziale decisamente risalente nel tempo (sentenza 6786 del 1988 ed anteriore alla storica riforma del 2006)

Detto contributo, determinato in una somma di contributo mensile fissa, costituisce, infatti, la rata mensile di un assegno annuale stabilito alla luce delle esigenze della prole rapportate all’anno, con la conseguenza che il genitore non affidatario non può ritenersi di per sé sollevato dall’obbligo di corrispondere l’assegno per il tempo in cui i figli, alla luce delle modalità di visita disposte dal Giudice, si sono trovati presso di lui e questi abbia provveduto da solo al loro mantenimento.