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Casa familiare: cosa accade quando il bambino non vi abita più

Casa familiare: Revoca, permanenza o modifica dell’assegnazione:

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere revocato in ogni caso in cui essa abbia cessato di essere tale.

Con ordinanza n. 10453 del 31 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della possibilità di ottenere una revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare nel caso in cui essa non rappresenti più l’abitazione principale per il genitore collocatario e per il figlio minore, optando per la revoca.

Assegnazione della casa familiare è un istituto previsto dall’art. 337 sexies c.c.

L’art 337 sexies c.c. va a tutelare il figlio nel caso di dissoluzione del nucleo familiare d’origine. La norma citata prevede che il godimento della casa è attribuito tenendo conto dell’interesse dei figli.

Per la giurisprudenza il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio è subordinato alla presenza di figli conviventi (minori o maggiorenni non autosufficienti).

Caso: famiglia disgregatasi nel 2018.

Con la sentenza di divorzio, ovvero casa coniugale di proprietà dell’ex marito, era stata assegnata all’ex moglie, quale genitore collocatario del figlio minore.

Il padre aveva appreso che la moglie esercitava la professione di medico presso una struttura universitaria sita in un’altra città ove disponeva di un immobile e ove mandava a scuola il figlio e tornava saltuariamente nella casa in cui avevano vissuto in costanza di matrimonio.

Così l’ex marito aveva presentato ricorso per la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e il Tribunale lo aveva accolto.

Contro tale decreto aveva proposto reclamo l’ex moglie, ma tale impugnazione non aveva trovato accoglimento, sicché la stessa aveva presentato ricorso in Cassazione.

Con ordinanza n.10453 del 31 marzo 2022 la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10453 del 31 marzo 2022, ha affermato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale deve essere pertanto revocato in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale.

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