Assegno di mantenimento: è dovuto se la ex moglie lascia il lavoro?
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione alla ex moglie che non si attiva nel cercare lavoro dopo la separazione può essere revocato il mantenimento o può essere diminuito (Corte di Cassazione, ordinanza n. 20866/2021).
Il Tribunale, pronunciando la separazione dei coniugi, ha respinto le reciproche richieste di addebito e affidato la figlia a entrambi i genitori, prevedendo un assegno di mantenimento da parte del padre nei confronti della figlia e della ex moglie.
Gli ex coniugi hanno quindi adito la Corte d’Appello che però ha ribadito il rigetto delle reciproche istanze di addebito visto che tra gli stessi non vi è mai stata una comunione spirituale, materiale e intima e ha ridotto l’assegno per la moglie a causa del suo stato di disoccupazione colpevole.
La donna ricorre in Cassazione ritenendo che la Corte di Appello non abbia preso in considerazione il fatto che, prima della nascita della figlia, la stessa lavorava insieme al coniuge negli studi medici di quest’ultimo e che è stato il marito a decidere la sua uscita dal mondo del lavoro, affinché si potesse dedicare a tempo pieno alla figlia.
Seconda la ex moglie, quindi, tale accordo raggiunto in costanza di matrimonio produce effetti anche dopo la separazione, con il conseguente obbligo del marito di dover provvedere al suo mantenimento.
Assegno di mantenimento negato alla ex moglie che lascia il lavoro: la decisione della Cassazione
Sul punto la Cassazione ha precisato che “una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa ella inerzia dello stesso richiedente l’assegno, con il risultato di addossare l’onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio.”
Il diritto al mantenimento, infatti, deve essere provato dal coniuge richiedente che deve anche dimostrare di non essersi colpevolmente messo nella condizione che lo spinge a richiedere il mantenimento dal coniuge separato.
Nel caso di specie, secondo la Corte, la ex moglie aveva la possibilità trovare un lavoro e non si è attivata in tal senso.
Sul punto la Cassazione fissa quindi il seguente principio: “il riconoscimento dell’assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall’art. 156 cod. civ., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l’istante sia in grado, secondo il canone dell’ “ordinaria diligenza”, di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali. ”
Assegno di mantenimento è dovuto alla ex moglie che lascia il lavoro?
In conclusione si può affermare che alla ex moglie che lascia il lavoro può essere negato o diminuito l’assegno di mantenimento se non dimostra che la sua disoccupazione non è dovuta a sua colpa e se non dimostra di essersi attivata nel cercare lavoro.
Nel caso di specie, secondo la Corte, la ex moglie aveva la possibilità di lavorare e non si è attivata nel reperire un’occupazione.