Assegno Divorzile Pensione : Niente Assegno se l’Ex va in Pensione!

Assegno divorzile pensione : La sentenza n. 11504 del 2017, non senza polemiche, ha davvero rivoluzionato  il criterio relativo ai parametri precedentemente adottati dal Giudice ai fini della corresponsione dell’assegno divorzile.

In caso di divorzio il giudice, nel determinare l’assegno divorzile applica il criterio dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno, non più del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Ma cosa si intende per autosufficienza economica?

L’autosufficienza economica è la capacità per una persona adulta e sana- tenuto conto del contesto sociale di inserimento- di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali ( vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali).

Da questa rivoluzionaria sentenza, i Tribunali hanno emesse una pioggia di sentenze che hanno respinto la corresponsione dell’assegno divorzile alla luce di questo nuovo criterio, oppure, laddove l’assegno fosse stato già precedentemente disposto, la sua revoca.

E così, alla luce di tale principio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 15481, accogliendo il ricorso dell’ex marito, ha disposto la revoca all’assegno divorzile all’ex moglie diventata autosufficiente grazie alla pensione.

L’uomo, pensionato con 2000 euro al mese, aveva fatto presente che anche la ex moglie, prima in mobilità, poteva ora contare su una pensione cospicua pari ad € 1.140, oltre la tredicesima.

A parere del Giudice di primo grado e della Corte d’Appello, però, la condizione  della moglie, seppur migliorata, non era da considerarsi tale da escludere il diritto all’assegno di mantenimento, perché tra le parti restava “un evidente divario economico”, oltre al fatto che la stessa, non più giovane, non poteva avere un “tenore di vita in linea con quello goduto in costanza di matrimonio”.

Tutto però è cambiato.

In base ai nuovi dicta, i Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisate che nel caso sottoposto alla loro attenzione, l’accertamento doveva essere fatto alla luce del principio dell’autosufficienza economica: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali, considerando gli oneri derivanti dal costo della vita nel posto di residenza dell’ex coniuge richiedente.

Da valutare anche le capacità e possibilità di lavoro personale e la disponibilità di una casa propria.

L’onere della prova, naturalmente, ricade sul coniuge obbligato, mentre il beneficiario può contare sulla prova contraria.