Assegno divorzio tenore di vita : Addio tenore di vita!

Assegno divorzio tenore di vita : Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale come stabilito all’art. 143 c.c.

Tuttavia, il Giudice può riconoscere – se richiesto – ai sensi dell’art. 5 della Legge 898/1970, il diritto a percepire l’assegno divorzile laddove venga accertata l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.

Il presupposto di tale attribuzione è dunque la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive e non dettate da sua “colpa” dello stesso (pigrizia o mancanza di voglia di lavorare).

Con la sentenza n. 2546 del 5 febbraio 2014 – bussola che ha aiutato diversi Giudici per la determinazione dell’assegno divorzile – gli Ermellini erano riusciti a distinguere due fasi necessarie: in un primo momento il Giudice avrebbe dovuto verificare, in astratto, l’esistenza del diritto all’assegno con riferimento all’inadeguatezza dei mezzi e/o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ponendoli in raffronto con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per poi determinare il quantum di tale assegno, con l’aiuto di vari criteri (durata matrimonio, ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio, contributo personale apportato al menage famigliare).

Fino ad ora, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l’assegno era il tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.

Con la sentenza n. 11504 del 10.05.2017, tale orientamento – cristallizzato e mantenuto in vita per quasi trent’anni con la sentenza della Cassazione n. 11490/1990, viene totalmente superato.

Secondo tale sorprendente e innovativa sentenza, da oggi il nuovo parametro per accertare il diritto a percepire l’assegno divorzile, oltre all’inadeguatezza dei mezzi, sarà l’indipendenza/autosufficienza economica  del coniuge richiedente e non più il “vecchio” tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.

Gli Ermellini, infatti, hanno negato l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto e tutelato dell’ex coniuge a conservare il medesimo tenore di vita  matrimoniale.

Quindi, in sede di divorzio, verranno sempre tenuti in considerazione due fasi: nella prima, il giudice valuterà la mancanza di mezzi adeguati, nella seconda il Giudice dovrà valutare diversi criteri: i redditi del coniuge obbligato, i cespiti immobiliari, potenzialità di lavoro e la durata del matrimonio.

Ci sarà da capire quali effetti avrà questa sentenza nella causa precedenti, se sarà cioè possibile una modifica delle condizioni di divorzio e se questa sentenza assumerà il ruolo di linea guida  per tutti i futuri procedimenti.