Attenzione al Tram!

Se è vero che per i sinistri tra veicoli e pedoni – purtroppo all’ordine del giorno soprattutto nelle grandi città – è riconosciuto un risarcimento dei danni, è altrettanto raro che si verifichi un sinistro in cui rimangano coinvolti un pedone ed un tram.

La rarità, nella vita quotidiana, di tali eventi si denota anche dai pochissimi precedenti giudiziari – per usare un eufemismo – di cui si è occupata sinora la Suprema Corte: uno nel lontano 1980 e uno, con profili penali nel 1988.

Il caso di oggi è il terzo esaminato dalla Corte di Cassazione che ha inizio nel lontano 1996, quando a Roma un pedone, nell’attraversare un passaggio pedonale, veniva investito da un tram e promuoveva ricorso contro l’ATAC al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti: l’allora Pretore dell’Urbe gli  riconosceva il risarcimento ed il rimborso delle spese legali; diversamente, nel 2001, la Corte d’Appello ribaltava la sentenza, respingendo la domanda per mancanza di applicabilità dell’art. 2054 c.c.

La Cassazione censurava la sentenza d’appello, ma nel giudizio di rinvio del 2011 il Giudice di secondo grado tornava a respingere la pretesa risarcitoria del danneggiato, portando di nuovo il caso davanti ai Giudici del Palazzaccio.

Sulla scorta della sentenza 725 del 1980, gli Ermellini con sentenza n. 11192 del 29.05.2015 hanno stabilito che, nonostante il disposto dell’art. 2054 c.c. chiaramente ed espressamente esclude dal proprio ambito applicativo i “veicoli senza guida di rotaie” (sia per l’ovvia prevedibilità dei loro movimenti, sia per l’evidente governabilità dei veicoli a guida di rotaia), grava in ogni caso sul conducente del tram l’obbligo generale di rispettare le regole della circolazione stradale e il principio del neminem ledere statuito all’art. 2043 c.c.

Dovendosi applicare l’art. 2043 c.c. graverà pertanto in capo all’attore (ovvero al danneggiato) l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, fatto che la corte d’Appello aveva ritenuto non fosse stato assolto.

Pare opportuno rammentare che per il Codice della Strada, i veicolo a motore devono dare precedenza alle vetture tranviarie, mentre i conducenti dei veicoli di rotaia devono rispettare soltanto i segnali negativi della precedenza.

Di contro, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che abbiano già iniziato l’attraversamento, viceversa, i pedoni devono restare sui marciapiedi ed è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo casi di necessità, nonché effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

In siffatto quadro, ben si capisce che la responsabilità degli autisti del tram è davvero limitata: avrà, pertanto, torto il pedone che attraversa la carreggiata passando davanti al tram fermo alla fermata che si appresta a ripartire, poiché si deve attendere che esso riprenda la corsa; allo stesso modo è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata  in attesa del transito (deve infatti aspettare e trattenersi solo ed esclusivamente sul marciapiede).

L’unica remota ipotesi in cui il tram avrebbe torto è quella in cui investe un pedone che sta già correttamente attraversando la strada sulle strisce pedonali: in quel caso è il tram che deve dare la precedenza.

Risulta assai difficile immaginare casi in cui il tram proceda a folle velocità o che passi con il semaforo rosso!