Attenzione alle Scappatelle sul Posto di Lavoro…

Il posto di lavoro non è più oramai il mero luogo ove l’uomo e la donna esercitano la propria professione, diventando teatro di rappresentazioni erotiche e sessuali: attenzione però che tali manifestazioni sessuali possono non solo non essere gradite, ma anche costare molto caro!

È il caso di un dipendente di una società di trasporti napoletana con qualifica di operaio e con le mansioni di addetto alla vigilanza e alla sicurezza presso la stazione metropolitana, licenziato per giusta causa (ovvero senza preavviso, perché l’inadempimento del lavoratore è stato considerato talmente grave da travolgere profondamente il rapporto di fiducia che intercorre con il datore) per essersi allontanato senza alcuna autorizzazione dalla propria postazione di lavoro ed essere stato colto da un’utente nel locale di pulizia  – ubicato al piano banchina – durante un focoso amplesso con una donna.

Il Tribunale sezione lavoro, sia in primo che in secondo grado, aveva respinto il ricorso del Casanova avverso il licenziamento – sostenendo che l’uomo aveva violato i più fondamentali doveri connessi al rapporto di lavoro, unitamente ad un comportamento manifestatamente contrario agli interessi aziendali, tenendo una condotta potenzialmente pericolosa per gli utenti, essendo egli l’unico agente di stazione responsabile per la gestione di sicurezza dell’impianto.

Al lavoratore non restava altro che promuovere ricorso avanti alla Corte di Cassazione adducendo che, per la propria condotta (ovvero l’abbandono – seppur temporaneo – del servizio), il contratto di settore prevedeva una mera sanzione conservativa (una multa) non certo il licenziamento, considerata come extrema ratio, sostenendo, inoltre, che l’atto sessuale si era consumato in un locale tecnico riservato al personale e per il quale non era possibile l’accesso all’utenza, rispettando così la regola della riservatezza, aggiungendo, infine, che la propria condotta non aveva determinato conseguenze pregiudizievoli né per l’azienda né per gli utenti.

Tuttavia, anche gli Ermellini, con sentenza n. 23378 del 03.11.2014 hanno rigettato  il ricorso sostenendo  che nonostante le “circostanze addotte dal ricorrente ritenute a suo favore (ovvero la temporaneità dell’allontanamento, il fatto che non aveva mai riportato sanzioni disciplinari, l’ubicazione del magazzino, l’assenza di danni a terze persone ) sono fattori che, pur prese in esame dalla Corte, non sono state ritenute significative, considerata la posizione del ricorrente quale unico agente presso l’impianto della stazione (pertanto neppure sostituibile da un collega), con il conseguente dovere di attenzione e responsabilità sotto il profilo della tutela della sicurezza degli utenti, la potenzialità lesiva dell’omissione, e soprattutto il fatto che l’attività cui si stava dedicando è stata effettivamente rilevata da un utente sicché il magazzino era comunque facilmente raggiungibile”.

 

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