Compenso amministratore in prorogatio: Nessun compenso all’amministratore

Compenso amministratore in prorogatio: Nessun compenso all’amministratore

Compenso amministratore in prorogatio : Attraverso la pronuncia n. 12120 del 17 maggio 2018, la suprema Corte di Cassazione, ha ribadito un proprio principio in tema di compensi amministratore in prorogatio.

Il caso trae origine da un opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la quale il nuovo amministratore, nonché condomino dello stabile, si era opposto alla richiesta di pagamento del Compenso amministratore in prorogatio , vedendosela riggettare dal Giudice di Pace.

L’opponente impugnava la sentenza e proponeva appello al Tribunale, che in veste di giudice di appello, accoglieva lo stesso, e in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’ex amministratore a restituire le somme pagate a titolo di compenso amministratore in prorogatio, versate dai condomini in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il Tribunale, riteneva quindi non dovuto il compenso ammistratore in prorogatio, e nelle motivazioni a sostegno della riformata sentenza, evidenziava, così come era anche emerso dal verbale di assemblea, che la volontà dei condomini era quella di porre fine al rapporto del vecchio amministratore e nominarne uno nuovo.

Di conseguenza, dato che l’unanime decisione dei condomini, era quella di porre fine al rapporto professionale, con il precedente amministratore, lo stesso non aveva diritto a nessun Compenso amministratore in prorogatio , successivo alla data della delibera del verbale di assemblea.

Contro la sentenza di appello emessa dal Tribunale, il vecchio amministratore proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo dovuto il Compenso amministratore in prorogatio , e sostenendo un errata valutazione del Tribunale, nel non aver ritenuto valida l’operatività dell’istituto della prorogatio per l’amministratore uscente fino a quando non fosse subentrato il nuovo.

Nel motivare la sentenza, la Cassazione ha ritenuto che: ‘Il permanere dei poteri di gestione in capo all’amministratore congedatosi per dimissioni ovvero per scadenza del termine annunale di cui all’art. 1129 c.c., risponde ad esigenze di interesse del condominio alla conseguenzialità nella gestione dell’immobile e nella presunzioone di una conforme volontà dei condomini.

Tuttavia, così come è emerso dal verbale di ultima assemblea, quando la volontà dei condomini, risulti contraira alla permanenza di tali poteri in capo all’amministratore uscente, questi non avrà diritto al compenso.

La pronunica in commento susciterà tuttavia non poche polemiche, dato che in ogni caso l’amministratore anche in regime di prorogatio, svolge pur sempre un attività professionale, sia essa di breve o lunga durata, nell’attesa dell’incarico del nuovo amministratore, per un periodo che potrebbe essere anche di linga durata qualora i condomini non trovino l’accordo sul nuovo amministratore, e pertanto avrebbe comunque diritto ad essere retribuito. Cassazione permettendo …