Comunicazione tramite mail: LA COMUNICAZIONI CHE AVVENGA TRAMITE MAIL DEVONO ESSERE PROVATE DALLA CERTEZZA DELLA TRASMISSIONE

Comunicazione tramite mail: LA COMUNICAZIONI CHE AVVENGA TRAMITE MAIL DEVONO ESSERE PROVATE DALLA CERTEZZA DELLA TRASMISSIONE

Comunicazione tramite mail. La Cassazione con la sentenza n. 29753 del 2017 ha espresso un principio in materia sulla validità delle comunicazioni effettuate a mezzo  mail, in luogo della pec che fa invece piena prova della trasmissione del messaggio.

La sentenza in esame, ha disposto infatti che una comunicazione inviata via mail, senza firma digitale e quindi una classica mail e non una certificata pec, se allegata in formato pdf al testo del messaggio, configurandosi come atto scritto, secondo quanto previsto dalla Legge 604/1966, fa prova della comunicazione.

Tale principio in materia, presuppone però, che dovrà essere dimostrato o riconosciuto che il messaggio e relativo allegato siano stati ricevuti.

Il caso prende origine da una lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro al lavoratore, tramite mail, allegata in formato pdf al corpo della mail, ove la prova della ricezione del messaggio stava in una successiva comunicazione che il lavoratore aveva inviato a tutti i colleghi, sempre a mezzo mail, informandoli che non avrebbe più lavorato presso l’azienda.

Nel commento alla pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, richiama poi un precedente in materia disciplinato dalla sentenza n. 23061/2017, che aveva già in passato affermato tale principio.

Ed inoltre, anche una precedente ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 27 giugno 2017, aveva parimenti ritenuto la validità sotto il profilo della sussistenza della forma scritta, di una comunicazione di licenziamento intimata a mezzo whatsapp.

La questione delle comunicazioni, trasmesse tramite forma scritta, danno vita a una varia casistica, con diverse teorie di soluzione.

Il tema è particolarmente dibattuto anche, in relazione all’ipotesi di ‘consegna a mano’ della lettera di licenziamento, che spesso viene rifiutata dal lavoratore, ove sovente accade che il più delle volte il lavoratore ritiri la lettera ma non ne rilascia ricevuta, o rifiuta completamente di ritirarla.

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, e quelli espressi in materia dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di ricevere comunicazioni a mano da altri soggetti privati deve ritenersi esistente nell’ambito del lavoro subordinato, in forza del vincolo che lega il prestatore al datore di lavoro, una soggezione del dipendente al datore di lavoro.

Qualora il lavoratore invece rifiuti di ricevere la comunicazione di licenziamento, la prova di tale rifiuto che deve essere esistente al momento della consegna rimane a carico del datore di lavoro.

In conclusione, seguendo le diverse casistiche e i vari orientamenti giurisprudenziali, la trasmissione di comunicazioni, può avvenire in diverse forme, ma non può far a meno della rigorosa prova che la trasmissione deve essere effettiva e reale.