Comunione o Separazione dei beni?

Abbiamo più volte rammentato le conseguenze economiche che si vengono a creare a seguito della rottura di un matrimonio: qual è la sorte della casa coniugale, quali sono i criteri adottati per la corresponsione dell’assegno di mantenimento alla moglie e alla prole e così via.

Ma dei beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio quali rientrano nella comunione legale e quali, invece, ne sono esclusi, rimanendo così beni strettamente personali?

Bene, il regime patrimoniale che in via generale viene adottato dai coniugi è la comunione dei beni a meno che non venga stipulata, in qualsiasi momento della vita matrimoniale, una convenzione ad hoc mediante la quale gli sposi dichiarano di optare per la separazione dei beni.

Così, i beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio ricadono nella comunione.

Con alcune eccezioni. Vediamo quali.

I beni che vengono acquistati da un coniuge durante il matrimonio, a seguito di una successione o di una donazione, sono sempre esclusi dalla comunione, salvo che ciò sia espressamente indicato nell’atto di donazione o nel testamento.

Diversamente, i beni acquistati durante il matrimonio rientrano nella comunione legale anche se l’acquisto è stato effettuato con denaro proveniente dall’attività lavorativa di uno dei coniugi.

Tuttavia, se il denaro utilizzato per l’acquisto deriva dal trasferimento di beni personali, il bene acquistato non rientra nella comunione quando – trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati (come auto, moto, barche, elicotteri) – tale esclusione è stata espressamente indicata nell’atto di acquisto e se a tale atto partecipa anche l’altro coniuge; per tutti gli altri beni, invece, nell’atto di acquisto il coniuge dovrà dichiarare che il denaro utilizzato per l’acquisto è il ricavato della vendita dei beni personali.

Inoltre, si potrebbe dire che (per alcuni beni) ciò che è mio rimane mio.

Per esempio, tra i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio non rientrano nella comunione i beni ad uso strettamente personale, per esempio i vestiti, gli accessori, i beni utilizzati per interessi e svaghi personali e i beni necessari alla propria attività professionale, anche nel caso di beni immobili (si pensi al notaio, all’avvocato o al commerciante che acquista uno studio o un’attività commerciale).

Tuttavia, i beni di valore particolarmente elevato e rilevante, come possono essere una pelliccia pregiata, un gioiello, un’opera d’arte, a seconda del valore può essere inteso come investimento e pertanto rientrare nella comunione dei beni.

Infine, i beni acquistati da uno dei coniugi per usucapione rientrano nella comunione a condizione che gli effetti dell’acquisto si realizzino durante il matrimonio; per esempio se un coniuge possiede un immobile per 20 anni ed il ventesimo anno di possesso si compie durante il matrimonio, l’immobile usucapito rientra nella comunione, nonostante l’inizio del possesso sia precedente al matrimonio.