Condomino Estromesso dall’Assemblea di Condominio

Il condomino estromesso dall’assemblea di condominio: Oggi un problema particolarmente sentito è l’estromissione del condomino dalla assemblea di condominio.

Se il condomino viene estromesso dall’assemblea di condominio cosa può fare?

Il codice civile prevede, in modo chiaro le modalità di convocazione dell’assemblea che sono orientate a garantire tempi e modi idonei ad una partecipazione consapevole alla c.d. riunione condominiale.

Uno dei requisiti minimi ed inderogabili è che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, della data e del luogo,deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Cosa succede se l’amministratore indice un’assemblea di condominio e non invia al condomino/i la convocazione della assemblea?

La soluzione a questo problema l’ha fornita dapprima la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4806/2005 e poi la Cassazione che con la sentenza n.16081/2016 ha stabilito che l’assemblea tenutasi senza che anche un solo condomino sia stato convocato è annullabile. L’interessato deve agire entro 30 giorni dalla data in cui l’amministratore gli invia a casa il verbale della riunione  (anche in questo caso la consegna deve essere formale e deve avvenire : con raccomandata a.r. , con pec o con consegna a mano controfirmata per ricevuta). Nel caso in cui l’amministratore non notifica il suddetto verbale di assemblea al condomino estromesso dall’assemblea, quest’ultimo può sempre agire in giudizio, senza termini massimi.

In conclusione:

  • L’amministratore deve convocare l’assemblea di condominio con raccomandata a.r., con pec o con consegna a mano controfirmata per ricevuta. Non può farlo verbalmente o con una mail ordinaria;
  • Se il condomino non è stato convocato in assemblea, né compare in assemblea, l’assemblea è annullabile. L’interessato deve agire entro 30 giorni dalla data in cui l’amministratore gli invia a casa il verbale della riunione. Se, invece il condomino estromesso e non comparso in assemblea non riceve il verbale d’assemblea egli può agire in giudizio sempre, senza scadenza di termini.