Consenso informato cure mediche: Quando il consenso può dirsi davvero informato?

Consenso informato cure mediche: Quando il consenso può dirsi davvero informato?

Consenso informato cure mediche: Il consenso informato il quale deve essere espresso dal paziente prima della sottoposizione alle cure mediche, è disciplinato dalla L. n. 219/2017.

La legge n. 219/2017 (qui sotto in allegato) prevede che, nessun trattamento sanitario o cure mediche, possano essere iniziate o proseguite senza il consenso informato e libero dell’interessato.

Per poter prestare un valido consenso informato, il paziente dovrà essere messo al corrente delle sue effettive condizioni di salute e delle soluzioni tra cui optare.

Tale orientamento in meteria di consenso informato prima della sottoposizione a cure mediche, è oggetto di due ultime e recenti pronunce tra cui Tribunale di Palermo, sent. 4752/2017 e Cassazione n. 16503/17.

Le pronunce segnalate dispongono che, ai fini di un valido consenso informato andranno comunicate al paziente, in maniera completa, aggiornata e comprensibile, tutte le possibili informazioni sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari cui il medico ritenga opportuno sottoporlo.

La legge precisa che, il consenso informato dovrà essere documentato in forma scritta o mediante video registrazioni o, per i disabili, usando dispositivi particolari che consentano loro la comunicazione.

Il consenso informato, prima della sottoposizione alle cure mediche, andrà poi inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Nei casi di sottoposizione a cure mediche di minori, il consenso informato, andrà rilasciato dagli esercenti la patria potestà, o dal tutore.

Per gli interdetti, il consenso informato andrà rilasciato dal tutore sentito il malato, se in grado di manifestare il proprio pensiero.

L’inabilitato, invece potrà esprimere la sua opinione, prima della sottoposizione alle cure mediche, salvo previsioni particolari, se affiancato da un amministratore di sostegno.

Qualora il paziente contesti di non aver avuto prima della sottoposizione alle cure mediche, le dovute e prescritte informazioni circa il rilascio del consenso informato, potrà agire in sede giudiziaria, per l’accertamento di ciò e avanzare richiesta di risarcimento danno.

Quindi in tema di consenso informato cure mediche, il risarcimento del danno, nei casi di omessa osservazione sulla discplina del consenso informato, riguarderà il danno biologico e quello da lesione del diritto di autodeterminarsi, se si provi che, se il paziente avesse ricevuto un valido consenso informato avrebbe rifiutato quel tipo di cure mediche.

Per converso, invece, nel caso in cui vi si sarebbe sottoposto ugualmente, il danno scatterà solo se abbia subito conseguenze inaspettate che non era consapevolmete predisposto ad affrontare (Cass. Sent. 7248/2018).