Convivenza non è Sinonimo di Riconciliazione!

Quali caratteristiche deve avere la coabitazione per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di divorzio?

La Cassazione con l’ordinanza 27386/2014 ha stabilito che, in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale.

Lo stato di separazione tra i coniugi può dirsi interrotto solo nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali così da ridare vita al pregresso vincolo coniugale, e non quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, sia caratterizzato da temporaneità ed occasionalità.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una ex moglie contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato lo scioglimento del suo matrimonio.

Nel caso di specie, la donna ha sostenuto che per un periodo lei e l’ex marito avevano di nuovo convissuto, e si è opposta pertanto al divorzio, ma in realtà tale ripresa della coabitazione era dovuta ad una scelta “obbligata” da parte dell’ex coniuge, il quale, uscito dal carcere, per ovvie esigenze abitative era rientrato nella casa coniugale.