Danneggiato ridotta capacità lavorativa: Il danneggiato che a seguito di sinistro stradale non può svolgere attività lavorativa ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

Danneggiato ridotta capacità lavorativa: Il danneggiato che a seguito di sinistro stradale non può svolgere attività lavorativa ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

Danneggiato ridotta capacità lavorativa: Con la pronuncia n. 28650 del 14 novembre 2017, la Corte di Cassazione si è occupata di risarcimento danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa  perdita di chance.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, una donna aveva agito in sede legale nei confronti di un soggetto, chiedendo il risarcimento danno patrimoniale, ridotta capacità lavorativa e conseguente perdita di chance, a seguito di un sinistro stradale, nel quale la donna era terza trasportata.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda attorea, ma in sede di appello la sentenza veniva parzialmente riformata, riducendo l’ammonatere del risarcimento danno patrimoniale a seguito di ridotta capacità lavorativa, stabilito con la prima sentenza.

Nelle motivazioni della sentenza di appello i Giudici, avevano ritenuto, che non spettava alla donna il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa, in quanto la stessa non aveva sufficientemente dimostrato di svolgere un attività lavorativa produttiva di reddito.

I giudici di secondo cure, in materia di danneggiato ridotta capacità lavorativa, ritenevano quindi,  che non si ravvisassero i presupposti per il riconoscimento del danno da ridotta capacità lavorativa e perdita di chance, dal momento che la danneggiata del sinistro, non aveva dimostrato che pur non potendo sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita da postumi invalidanti permanenti ed intraprendere la carriera di geometra.

Contraria alla decisione, la danneggiata, ricorreva in Cassazione, per vedersi riconosciuto il risarcimento danno per ridotta capacità lavorativa.

La difesa della danneggiata, rilevava che ‘la circostanza che il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attività lavorativa non autorizzava l’esclusione del danno futuro, dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico’.

Si osservava, inoltre, che il Giudice d’appello avrebbe dovuto tenere in considerazione la circostanza (accertata in sede di ctu) che la danneggiata risultasse ‘impedita ad intraprendere l’attività di geometra a causa delle gravissime lesioni’, subendo quindi una ridotta capacità lavorativa.

Secondo l’orientamento seguito dalla difesa della danneggiata, la Corte D’Appello, nel ridurre l’ammontare del risarcimento danno per ridotta capacità lavorativa, non ha dato corretta attuazione agli articoli 1226 c.c., 2043 c.c., 2056 c.c. e 2729 c.c..

Seguendo tale orientamento, la corte di Cassazione, riteneva, infatti, di dover aderire alle richieste della danneggiata, accogliendo il relativo ricorso, in quanto manifestatamente fondato, ridotta capacità lavorativa.

Gli Ermellini, precisavano altresì, ‘l’invalidità di gravità tale (nella specie del 25%) da non consentire alla danneggiata la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificatamente prestato al momento del sinistro, e comunque confecenti alla sue attitudini e condizioni peronali ed ambientali, integra un danno patrimoniale attuale in proiezione della ridotta capacità lavorativa e conseguente perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, che deriva dalla riduzione della capacità lavorativa generica del soggetto in questione.

Nel merito dunque – in tema di danneggiato ridotta capacità lavorativa – la Cassazione riteneva che la Corte d’Appello, ‘escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell’attività lavorativa, non aveva adeguatamente compiuto tale accertamento presuntivo, circa la riduzione della perdita di guadagno nella sua presunzione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance e ridotta capacita lavorativa’.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla danneggiata, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello, affinchè la medesima decidesse novamente sulla questione, sulla scorta di tali principi.