Debiti del condominio non pagati: prima si agisce su quelli morosi

Debiti del condominio non pagati: prima si agisce su quelli morosi

Debiti del condominio non pagati: Con la recentissima sentenza n. 3270/2020 il Tribunale di Roma ha sancito che la società creditrice non vanta alcun diritto di credito sul singolo condomino adempiente, se prima non agisce nei confronti dei condomini morosi, al fine di recuperare i propri crediti.

Debiti del condominio non pagati: La vicenda processuale si sviluppa a seguito dell’opposizione all’atto di precetto presentata da un condomino, il quale ha ricevuto un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva da parte di una società creditrice.

Nell’opposizione il condomino preliminarmente eccepiva l’incompetenza del tribunale territoriale adito da parte attrice, contestava la mancata ricezione della notifica del titolo esecutivo ed, infine, eccepiva l’obbligo del pagamento limitatamente alla quota a lui spettante.

Per quanto riguarda la mancata notifica del titolo esecutivo il Tribunale l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi, invece la contestazione del pagamento per solo la quota a lui spettante viene qualificata come opposizione all’esecuzione.

Debiti del condominio non pagati: Il Tribunale di Roma, che ha esaminato la vicenda, seguendo recente giurisprudenza, ha ritenuto fondata l’opposizione presentata dal condomino, proprio perché a ciascuno di essi può essere richiesto il pagamento della sola quota calcolata in millesimi e non il pagamento dell’intero debito.

Dunque, l’atto di precetto dovrà contenere la quota millesimale spettante al soggetto destinatario dell’atto.

Qualora venisse notificato un atto indicante l’intera somma, il medesimo sarò efficace per la misura della sola quota del condomino e non sarà efficace per la quota eccedente.

Nella medesima pronuncia, il Tribunale ha ricordato che nell’ambito del condominio si applica la regola prevista dall’art. 67 disp. att. c.c. che disciplina il beneficio di preventiva escussione, in ragione del quale il creditore dovrà agire nei confronti dei condomini morosi e successivamente, previa dimostrazione del tentativo infruttuoso nei confronti di questi ultimi potrà agire nei confronti degli altri condomini.