Decreto Ingiuntivo al Condomino Moroso anche Senza Messa in Mora

L’Amministratore condominale si trova molto spesso costretto ad agire giudizialmente nei confronti dei condomini morosi, senza che questi siano stati preventivamente e formalmente messi in mora.

Recentemente, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso promosso da una coppia di condomini che, non avendo corrisposto le spese condominiali, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su richiesta dell’Amministratore sostenendo che questi non aveva osservato il regolamento condominiale, precisamente l’art. 34, che non consentirebbe un ricorso per decreto ingiuntivo senza previa costituzione in mora del debitore.

Infatti, con sentenza n. 9181 del 16 Aprile 2013, la Suprema Corte ha precisato che l’Amministratore può ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo – ritenuto senza dubbio uno dei provvedimenti più economici e rapidi per il recupero dei crediti – senza che l’omessa costituzione in mora dei condomini morosi possa implicare l’improcedibilità di tale azione monitoria.

Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che l’omessa preventiva messa in mora dei Condomini non precluderebbe, di per sé, il ricorso al decreto ingiuntivo presso l’autorità competente, comportando eventualmente solo una mera responsabilità da inesatto adempimento del mandato, senza in alcun modo vanificare la validità del provvedimento emesso.

A supporto di tale tesi, si rammenta l’articolo 1219 codice civile che, in via di principio, precisa che la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine di pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, ovvero presso l’Amministratore.

Questa sentenza, alla vigilia dell’entrata in vigore della Riforma del Condominio prevista per il prossimo 18 Giugno, sembra voler rafforzare ancora di più il ruolo dell’Amministratore – vero motore dell’intero Condominio – e di riflesso offrire maggiori garanzie ai singoli condomini.

Tra le novità apportate dalla Riforma ricordiamo quelle che impongono all’Amministratore, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale è compreso il credito, di richiedere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei condomini morosi, anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Nel caso in cui l’Amministratore non agisca per la riscossione delle somme dovute in detto termine, ne risponde egli stesso, a meno che l’Assemblea non abbia espressamente dispensato l’Amministratore dall’obbligo di rispettare tale termine semestrale.