È Legittimo il Licenziamento del Dipendente che Scarica Musica sul Computer Aziendale?

A causa di tale condotta, un datore di lavoro aveva licenziato un proprio dipendente dopo aver scoperto che questi aveva avuto accesso (ed utilizzato) un programma atto a scaricare musica – nella fattispecie eMule – e, a fronte di un addebito, aveva negato tale condotta.

A seguito delle sentenze di primo e di secondo grado che avevano dichiarato illegittimo tale licenziamento, impugnato dal dipendente, il datore di lavoro, a sostegno del proprio ricorso avanti alla Suprema Corte, aveva contestato non tanto l’installazione del suddetto programma, quanto l’aver mentito e l’aver negato di averlo effettivamente fatto.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con sentenza n. 26397 del 26.11.2013 ha rigettato il ricorso avanzato dal datore di lavoro, condividendo pienamente le motivazioni espresse già dai Giudici di merito.

In primo luogo, il fatto di aver mentito negando le contestazioni che venivano mosse a carico del dipendente, non può essere, di per sé,  fonte di ulteriore addebito.

Inoltre, si riteneva del tutto sproporzionato il licenziamento disciplinare del dipendente rispetto all’addebito, alla luce dello stesso CCNL che certamente contemplava l’ipotesi di utilizzo improprio degli strumenti aziendali, senza tuttavia ricondurre ad esso, quale sanzione, il licenziamento, inteso quale extrema ratio.

Inoltre, veniva considerato che il regolamento interno pur vietando l’installazione e l’uso di tali programmi, estranei alle funzioni tipiche dell’azienda, non prevedeva la misura del licenziamento, in caso di violazione.

E, probabilmente ancora più importante e tale da non poter giustificare in alcun modo il licenziamento, era il fatto che la condotta disciplinare del dipendente – la sola ed unica nel corso di quindici anni di anzianità di servizio – non aveva creato in alcun modo danno per l’azienda ed alcun pregiudizio per il datore di lavoro, essendo il programma del tutto gratuito.

Gli Ermellini, alla luce dei fatti sopra descritti, pertanto, non hanno ritenuto il licenziamento del dipendente proporzionato e legittimo rispetto alla sua condotta.