E’ Possibile Modificare Liberamente la Veranda senza Ledere il “Decoro Architettonico”?

A tale quesito la Cassazione, nella sentenza 27224 del 2013, ha risposto che per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi “l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonica fisionomia”.

L’alterazione di tale decoro -che va effettuata caso per caso- può essere determinata dalla realizzazione di opere che cambino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la mutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.

In base a tale definizione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di due coniugi i quali avevano trasformato la loro terrazza in veranda determinando una variazione prospettica per l’intero edificio.

Ritenendo di non dover esaminare la questione da un punto di vista diverso rispetto al puro controllo di legittimità, gli Ermellini hanno confermato la decisione del giudice di secondo grado che aveva ritenuto illegittima la costruzione per la mancanza di consenso unanime dei condomini ai sensi dell’art 1120 c.c. e per la modifica estetica che ne è risultata per l’intero edificio, provata dalla Ctu disposta in giudizio.

Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati alla rimessione in pristino dei luoghi interessati, che risultava pienamente in linea con le disposizioni del regolamento condominiale