È Responsabile il Medico che non fa Firmare il Consenso Informato al Proprio Paziente

Al fine di salvaguardare e tutelare il diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione italiana, assurge a primaria importanza la sottoscrizione del consenso informato mediante il quale il paziente viene posto a conoscenza dei rischi possibili e dei risultati derivanti dall’intervento chirurgico.

Alla luce di detto inviolabile principio, la Suprema Corte con sentenza del 09.10.2012 n. 17138/2012, ha dichiarato che il medico che omette di far firmare il consenso informato al proprio paziente risponde per i danni post operatori derivanti dall’intervento.

Si legge infatti in sentenza che “ gli articoli 32 e 33 della Costituzione tutelano il diritto del paziente a sottoporsi ad una prestazione sanitaria pienamente e consapevolmente condivisa anche in relazione ai rischi e ai risultati conseguibilisecondo la diligenza qualificata del professionista (articoli 1223 e 1176 del codice civile) e che pertanto deve essere accertata in concreto la prestazione del consenso da parte del paziente quale limite alla discrezionalità tecnica professionale del medico nella cura della salute del medesimo e manifestazione del diritto di questi all’autodeterminazione, in base alle prove offerte dal professionista di aver adempiuto al suo obbligo contrattuale (Cass. 2847 del 2010, 1105 del 2011)”.

Il paziente nel sottoporsi ad interventi sul proprio corpo deve essere informato in merito alla portata dell’intervento medesimo, delle difficoltà, dei rischi, dei futuri disturbi o disagi psico-fisici (a seconda in particolare dell’operazione effettuata), onde poter essere messo nelle condizioni di scegliere liberamente e in piena consapevolezza se sottoporsi ugualmente all’intervento, configurandosi, in caso contrario, una responsabilità medica in capo all’operatore sanitario.

Pertanto, in caso di omesso consenso informato per iscritto, la Cassazione ha ritenuto legittimo il risarcimento del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale ed esistenziale) per la lesione del diritto fondamentale della salute.