Fuga di Gas in un Appartamento Venduto: Chi è Responsabile?

Il fatto: l’idraulico M. aveva malamente effettuato il raccordo tra l’impianto fisso del gas e il fornello dell’abitazione che il B., aveva venduto ai coniugi S., senza che gli fosse rilasciata la dichiarazione di conformità relativa all’allacciamento del gas al piano cottura e senza accertarsi che l’impianto fosse a norma, sicché si determinava una fuoriuscita del gas dal flessibile di collegamento tra l’impianto fisso ed il piano cottura, che  produceva una violenta esplosione a seguito della quale il piccolo M.  decedeva.

Sulla responsabilità del fatto si è pronunciata la Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36445 del 01/09/2014.

Preliminarmente osserviamo che non vi sono dubbi che la responsabilità in caso di fughe di gas (così come per ogni danno che derivi dagli impianti in genere: idrico, elettrico ecc.)  in primis è sempre di colui che  lo ha realizzato: chi materialmente realizza un impianto è tenuto a farlo a  regola d’arte. Conserviamo sempre quindi la fattura nella quale abbiamo preteso una specificazione punto per punto dei lavori eseguiti e procediamo nella richiesta dei danni.

Ma se la fuga di gas ha provocato non solo danni risarcibili in sede civile,  ma anche lesioni o addirittura la morte di una persona?

Con la succitata pronuncia la Corte di Cassazione ha  ricordato come anche il venditore di un immobile possa essere chiamato a rispondere di episodi del genere: infatti chi vende un immobile (che sia il diretto proprietario o un’agenzia immobiliare poco importa) ha l’obbligo di consegnare all’acquirente un bene privo di vizi: tale dovere discende dall’art. 1490 co. 1 cod. civ. (Garanzia per i vizi della cosa venduta), “a mente del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”

In ipotesi analoga  aggiunge la Corte si è affermato che è onere del proprietario consegnare all’affittuario dell’appartamento un impianto di riscaldamento revisionato; in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali, sicché questi risponde di omicidio colposo ove l’inquilino sia deceduto in conseguenza di esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno (Cass. Pen. sez. 4 n. 38818 del 4.05.2005 )

Prima di vendere un immobile occorre quindi  accertarsi che lo stesso possegga “i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa”. I Giudici di legittimità, infatti, ricordano come corrisponda ad una “elementare regola di prudenza” quella di accertarsi che il bene che si vende non sia pericoloso, verificandone ad esempio “la conformità alla normativa in tema di impianti a gas”.

In forza di tale principio, pertanto, il proprietario o l’agente immobiliare che vende un immobile senza accertarsi della conformità alla legge degli impianti di cui è dotato risponderà penalmente delle conseguenze che dovessero derivare dal malfunzionamento dei citati impianti, ciò in quanto, come detto, egli è tenuto ad accertarsi del possesso di tali requisiti quale “elementare regola di prudenza”, quella “che impone di non consegnare il bene se non si sia preventivamente accertata la presenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa” .

Noi possiamo comunque notare che affinché dell’evento funesto possa rispondere colui il quale non ha compiuto un’azione che aveva invece l’obbligo giuridico di compiere (il proprietario che doveva verificare la regolarità degli impianti) è necessario valutare anche se, non omettendo quanto dovuto, sarebbe stato possibile evitare l’evento dannoso.

In sostanza, perché il proprietario (o l’agente immobiliare) venga condannato per la morte provocata dalla fuga di gas nell’immobile venduto e di cui non aveva verificato la regolarità certificativa, è necessario che si dimostri che la fuga di gas non ci sarebbe stata se egli avesse compiuto quel controllo che invece aveva appunto l’obbligo di effettuare: solo in caso di risposta affermativa (cioè nel caso in cui si dimostri che la verifica avrebbe scongiurato il pericolo di fughe) il venditore sarà penalmente responsabile delle conseguenze lesive della sua negligenza.