Il Consenso Informato deve essere Completo ed Esaustivo

 

E’ ormai notorio che prima di un’operazione chirurgica è fondamentale che il paziente sottoscriva il consenso informato in cui dichiara di essere stato messo a conoscenza dei rischi possibili e dei risultati derivanti da un intervento chirurgico a cui intende sottoporsi.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte, con sentenza del 31.07.2013 n. 18334/2013, ha precisato che il medico ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare; con la conseguenza che il medico-chirurgo viene meno a tale obbligo a suo carico, in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato, ove non fornisca al paziente in modo completo tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire, e soprattutto, sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento.

Nel caso in esame, la Cassazione ha riconosciuto, come già aveva fatto il giudice di prime cure, profili di responsabilità in capo ai medici “un primo profilo di negligenza, consistito nel fatto di non aver fornito al paziente un’adeguata informazione sul rischio di distacco della retina e sui possibili rischi degli interventi chirurgici di inserzione di un cristallino artificiale; un secondo profilo, consistito nel fatto di non aver prestato sufficiente attenzione alla storia clinica del paziente stesso e di aver sottovalutato una serie di elementi indicativi di un elevato grado di rischio nel prodursi del distacco della retina”.

Nella fattispecie sarebbe stata indispensabile un’accurata esposizione sia dei vantaggi sia, e soprattutto, dei pericoli che una seconda apertura del bulbo oculare avrebbe comportato. Infatti vari fattori portavano a sconsigliare l’intervento e la prudenza andava pertanto raddoppiata, trattandosi di un intervento non strettamente necessario, che poteva ben far prevedere le gravi complicazioni poi realizzatesi.

Il professionista sanitario quindi non può sottoporre al malato un modulo generico di consenso informato, ma bensì uno dal quale sia possibile desumere con certezza che al  paziente siano state fornite tutte le informazioni possibili in ordine alle cure mediche e al bilancio rischi/vantaggi dell’intervento da effettuare.