In Caso di Vittima di Sinistro Stradale Non vi Può Essere un’ Uguale Liquidazione del Danno per Tutti i Familiari

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9231 del 17.4.2013, ha cassato una sentenza in cui i giudici di merito avevano liquidato in egual misura il risarcimento del danno spettante alla moglie e ai figli di un uomo rimasto vittima di un incidente stradale.

Prendendo in esame l’intera vicenda, la Suprema Corte ha stabilito che la liquidazione del danno non patrimoniale deve necessariamente essere personalizzata, considerando tutte le circostanze del caso e la diversa incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare, e non può essere la medesima uguale per tutti.

La Corte ha premesso infatti che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, nella sua componente morale, da intendere come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto.

Gli Ermellini hanno anche enunciato i principi in base ai quali deve avvenire tale personalizzazione del danno ovvero “in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’ età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto”; sottolineando ovviamente che tali circostanzedevono essere allegate e provate in giudizio, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, e che spetta alla controparte la prova contraria di situazioni che avevano compromesso l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare.