Incidente stradale retromarcia: Chi effettua una manovra in retromarcia è passibile di responsabilità

Incidente stradale retromarcia: Chi effettua una manovra in retromarcia è passibile di responsabilità

Incidente stradale retromarcia: La pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione IV sez. pen. n. 41357/2018, esamina i profili di responsabilità nei casi di incidente stradale retromarcia.

Secondo il Codice della strada, seguito dall’autorevole giudizio in merito da parte degli Ermellini, chi effettua una manovra di retromarcia deve assicurarsi di non creare pericolo o intralcio alla circolazione e agli utenti della strada.

All’atto della manovra di retromarcia, il conducente dovrà pertanto adottare ogni cautela utile ad evitare il pericolo di incidente stradale retromarcia, facendosi aiutare all’uopo anche da terze persone che in strada, possano rendergli più agevole la manovra.

Nel caso che ha dato voce alla pronuncia in commento, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal conducente di un autovettura, ritenuto responsabile di un omicidio colposo, in seguito a sinistro stradale retromarcia.

L’imputato aveva investo, durante una manovra in retromarcia, un’anziana signora che percorreva la strada sul retro del furgone che si accingeva ad effettuare una manovra di retromarcia.

In primo grado i giudici, avevano condannato l’uomo, ritenendo sussistente la sua colpa in quanto effettuando la manovra di retromarcia, non si era prima assicurato che l’area di manovra retrostante fosse effettivamente libera.

Attraverso l’inosservanza di tale comportamento, aveva pertanto violato l’art. 105 del Codice della Strada.

A parere del Giudice di merito, inoltre, qualora tale accertamento non fosse stato possibile per perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente per evitare un probabile incidente stradale retromarcia, avrebbe dovuto avvalersi dell’aiuto di una terza persona su strada che lo guidasse nella manovra.

In sede di ricorso per Cassazione, il conducente invece sosteneva che l’errata valutazione della ricostruzione della dinamica del sinistro, ritenendo che non si sia tenuto conto della perizia del consulente tecnico della difesa, il quale nella perizia depositata in atti aveva evidenziato che la carrozzeria del furgone non presentava nessun segno di urto.

Fatto questo, che faceva presumere che molto plausibilmente la signora fosse caduta a terra per cause indipendenti dalla manovra del mezzo e che per tanto il successivo decesso, non fosse dipeso da incidente stradale retromarcia.

La difesa, pertanto evidenziava che stando a tale ricostruzione il reato doveva essere ricondotto dall’alveo dell’omicidio colposo ad una più lieve ipotesi.

Esaminate le risultanze processuali, la Suprema Corte, ha ritenuto che il ricorso, si presentava del tutto infondato e pretestuoso.

Nelle motivazioni della propria a sostegno della decisione, si è sottolineato che nei precedenti gradi di giudizio si era correttamente tenuto conto delle tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente.

Tuttavia, si è però ritenuto che la mancanza dei segni sulla lamiera dell’autocarro fosse compatibile con la corporatura esile della donna.

Inoltre, si evinceva chiaramente che la morte è stata causata ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte, stante l’improvvida manovra del conducente.

Si provvedeva altresì a mettere nuovamente in luce il consolidato principio in giurisprudenza, secondo cui in tema di incidente stradale retromarcia, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio di retromarcia retrostante.

Ne discende che, per evitare una condotta passibile di responsabilità in caso di incidente stradale retromarcia, il conducente deve porsi nelle condizioni di poter controllare la strada, ricorrendo se del caso anche alla collaborazione di terzi, che al di fuori dell’abitacolo dell’autovettura, possano aiutarlo consentendogli una più agevole manovra.

Infine, con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che il conducente non aveva messo in atto tutti gli accorgimenti per evitare il possibile pericolo agli utenti della strada.

L’attraversamento del pedone era avvenuto in una strada vicina a un mercato rionale, quindi la manovra del conducente avrebbe dovuto essere particolarmente attenta e cauta poiché nell’area era presumibile la presenza di persone e altri veicoli.