Incidenti stradali strisce pedonali: Può sussistere la responsabilità del pedone?

Incidenti stradali strisce pedonali: Può sussistere la responsabilità del pedone?

Incidenti stradali strisce pedonali: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.22033/20018, fornisce precisazioni in merito al comportamento di conducenti e pedoni nella delicata questione degli incidenti stradali.

La pronuncia prende voce, in seguito al ricorso per Cassazione, presentato dalla difesa di un motociclista, dove veniva contestata la dinamica dell’incidente così come era stata ricostruita dai giudici di merito.

La causa del sinistro secondo la difesa del motociclista, non sarebbe stata imputabile ad una distrazione del conducente, bensì alla condotta imprudente del pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce, passando attraverso due autovvetture parcheggiate.

In sede di ultimo grado di giudizio, gli Ermellini, hanno però ritenuto logicamente motivata la sentenza impugnata, ritenendo responsabile il motociclista.

Hanno inoltre precisato, che anche laddove, vi fosse stato un comportamento imprudente della vittima, la responsabilità dell’imputato non sarebbe stata esclusa posto che questi avrebe potuto con facilità evitare l’investimento.

La pronuncia di merito, ha quindi ritenuto che il comportamento del conducedente del veicolo, deve essere volto oltre al rispetto delle regole dettata dall’art. 140 del Codice della Strada, di sentetizza altresì nel c.d. ‘OBBLIGO DI ATTENZIONE’.

In questo senso, in materia di incidenti stradali strisce pedonali, il dovere di attenzione si sostanzia in tre obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, volti a prevenire in talo modo incidenti stradali:

  • Prestare attenzione alla strada;
  • Mantenere un costante controllo della velocità in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
  • Prevedere tutte quelle situazioni tipiche e prevedibili della circlazione stradala.

Nel caso affrontato, il sinistro era avvenuto su una strada a unica carreggiata, con due corsie distinte e opposte, in un tratto regolarmente asfaltato e rettilineo, senza anomalie, ove vigeva il limite di velocitò di 30 km/h ed era presente illuminazione pubblica sufficiente a consentire una buona visibilità degli utenti della strada.

Rilevando inoltre un assoluta mancanza di tracce di frenata del veicolo sull’asfalto e/o segni di scivolamento prima dell’impatto.

Tutte circostanze che hanno indotto i giudici di merito a ritenere responsabile il conducente nella causazione dell’incidente, avendo tenuto un comportamento negligente, imprudente o imperito.

La condotta del pedone, non è pertanto stata ritenuta, nel caso di specie, una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto ne prevedibile.

In sostanza, in materia di incidenti stradali strisce pedonali, la colpa del pedone che attraversa la strada al di fuori delle striscie pedonali non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell’incidente, posto che l’investitore si era sottratto agli obblighi di cui all’art. 101 e 102, secondo comma, codice della strada.

Infatti, la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell’attraversamento costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale, nonche di incidenti stradali.

Si ritiene dunque sussistente la responsabilità del pedone in caso di incidenti stradali, in quei soli casi in cui il conducente, si sia trovato nell’impossibilità di notare il pedone ed osservarne tempestivamente i movimenti.