La Disoccupazione del Coniuge non Esclude il Pagamento degli Alimenti

In sede di separazione, il Tribunale, su richiesta del coniuge ricorrente, può disporre nei confronti dell’altro coniuge la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli.

Non è raro tuttavia che, dopo l’avvenuta separazione, il coniuge cui ricade l’obbligo di mantenimento possa trovarsi, per i più svariati motivi, in uno stato di disoccupazione che comporta la perdita del proprio lavoro.

Orbene, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 41040/2012 ha stabilito che il sopravvenuto stato di disoccupazione di per sé non è sufficiente a esimere il coniuge dalla responsabilità, anche sotto il profilo penale, di mantenere la prole.

L’avvenuto licenziamento e il conseguente stato di disoccupazione, infatti, sempre a parere della Suprema Corte, non coincide necessariamente con l’incapacità economica effettiva, incombendo sul soggetto obbligato l’onere di provare gli elementi idonei e convincenti della propria concreta impossibilità di adempiere, valutando il Tribunale, invece, l’astratta capacità del genitore di produrre reddito.

Non è, infatti, infrequente che diversi mariti pur versando in uno stato di disoccupazione, talora momentaneo, continuino a svolgere un’attività lavorativa, spesso in nero…

La ratio posta alla base di questa sentenza, per quanto abbia suscitato scandalo nell’universo maschile, risiede nell’evitare che lo stato di disoccupazione possa tramutarsi, automaticamente, in una giustificazione per sfuggire all’adempimento dei propri obblighi familiari a danno del superiore interesse dei figli, specie se minorenni.

Per cui, il padre separato, anche se disoccupato, non può esimersi dal pagamento degli alimenti