La testimonianza Indiretta è Valida quale Prova ai fini della Dichiarazione di Addebito!

I mezzi di prova idonei ad accertare le condotte dei coniugi contrarie all’obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio – come enunciato ai sensi dell’art. 143 c.c. – ai fini della dichiarazione dell’ addebito della separazione personale risultano, spesso, dei meri indizi più che delle prove vere e proprie che, singolarmente, non avrebbero alcun valore, ma considerati unitariamente possono indurre il Giudice a ritenere il fatto come provato.

L’orientamento maggioritario e oramai consolidato della Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 6697 del 19.03.2009) è concorde, infatti, nel riconoscere quali mezzi probatori ai fini della dichiarazione dell’addebito della separazione a carico di un coniuge le cosiddette testimonianze de relato o indirette, ovvero quelle testimonianze aventi ad oggetto fatti non direttamente sottoposti alla percezione fisica del teste o non conosciuti direttamente in prima persona dallo stesso, così come peraltro accade molto spesso  in materia di famiglia, stante il carattere del tutto intimo, personale e riservato dei comportamenti dei coniugi in caso di adulterio, per natura non conoscibili e non percettibili direttamente da parte dei testi.

Nella recentissima sentenza n. 19114 del 6.11.2012 gli Ermellini, nel caso di una moglie che aveva chiesto la separazione con addebito al marito poiché lo stesso intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un altro uomo, hanno ritenuto che la singola deposizione di alcuni testi (estranei e privi di interesse nella causa) – che avevano confermato di sapere che l’uomo intratteneva da anni detto rapporto – può costituire valido elemento di prova vera e propria e non più mero indizio.

Tutto ciò implica che, nei giudizi di separazioni o divorzi, il Giudice di merito potrà sentire quali testi i familiari e i parenti delle Parti, la cui attendibilità andrà valutata in un secondo momento sia con riguardo alla deposizione stesa sia agli episodi riferiti. E il Giudice potrà discrezionalmente accettare integralmente o parzialmente la deposizione di un teste, potendo altresì scinderla o accettare quella parte che più si armonizza con le altre risultanze di causa.