La richiesta di addebito della separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., ha una natura eventuale ed accessoria e può essere richiesta da un coniuge (in alcuni casi, molti rari anche da entrambi) nel proprio atto introduttivo (ricorso o costituzione che sia) laddove uno dei due coniugi abbia violato anche uno solo degli obblighi matrimoniali disposti all’art. 143 c.c. e che da tale violazione – provata – abbia determinato l’intollerabilità della convivenza e la crisi del matrimonio.
Oltre al tradimento, la causa purtroppo più comune di addebito della separazione è certamente la violenza commessa da un coniuge a danno dell’altro.
Ma può essere lo schiaffo dato alla moglie essere causa di addebito della separazione?
A parere degli Ermellini sembrerebbe di no.
Per quanto il gesto possa considerarsi riprovevole, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24473/2015 non ha riconosciuto l’addebito a carico del marito poiché mancava la prova che lo schiaffo, di per sé, abbia determinato l’intollerabilità della convivenza.
In assenza, infatti, di un nesso causale – fornito dalla signora tra la condotta posta in essere e la fine del matrimonio, il Giudice non può pronunciarsi sull’addebito.
I Giudici del Palazzaccio, infatti, hanno deciso che “per quanto il gesto del marito sia assolutamente riprovevole e possa costituire sicuramente una violazione degli obblighi matrimoniali, non si danno indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza.
A nulla sono valse le lamentele della donna circa la mancata ammissione del Giudice di primo grado circa la mancata ammissione delle prove che avrebbero potuto definire il comportamento del marito come “variamente offensivo e riprovevole nei suoi confronti”.
La Ricorrente, infatti, non ha riportato nel giudizio né il contenuto dei capitoli di prova né alcun atto processuale nel cui ambito i capitoli di prova erano stati dedotti, limitandosi a fare riferimento ad “ulteriori circostanze e documentazione” che la Corte di Cassazione non può prendere in considerazione.
Restano, invece, confermate le statuizioni in merito all’assegnazione della casa coniugale e all’assegno sia a titolo di contributo al mantenimento della prole che l’assegno di mantenimento al coniuge che potrà sempre richiedere alla luce delle modifiche delle condizioni reddituali, l’importo del medesimo.