Mantenimento figlio reddito cittadinanza: no se c’è il reddito di cittadinanza

Mantenimento figlio reddito cittadinanza: no se c’è il reddito di cittadinanza

Mantenimento figlio reddito cittadinanza: no al mantenimento, c’è il reddito di cittadinanza.  È questo il principio espresso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione: i figli non possono contare per sempre sull’aiuto economico dei genitori. Se sono precari possono sempre usufruire di aiuti sociali, come il reddito di cittadinanza (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 38366/2021).

Mantenimento figlio reddito cittadinanza: la disciplina. Il nostro ordinamento prevede un obbligo in capo ai genitori di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente.

L’obbligazione di mantenimento non cessa pertanto, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età.

Infatti, il Codice Civile – in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e relativi ai figli nati fuori del matrimonioprevede che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto” (art. 337 septies, comma I, c.c.).

Mantenimento figlio reddito cittadinanza: quando è escluso. Il limite al diritto al mantenimento per il figlio è in genere individuato nell’inizio di attività lavorativa, il raggiungimento di una adeguata capacità reddituale, o quando questi abbia posto in essere una condotta colpevole.

La condotta colpevole del figlio maggiorenne può configurarsi in molti modi, e va valutata caso per caso. La giurisprudenza, a titolo esemplificativo, ha escluso il diritto al mantenimento qualora il figlio maggiorenne:

  • Mantenga uno stile di vita sregolato, o insista in una inconcludente ricerca di lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze;
  • Frequenti l’università senza profitto;
  • dopo dieci anni, non abbia ancora conseguito la laurea triennale, ed abbia rifiutato una offerta di lavoro compatibile con la prosecuzione degli studi;
  • ultratrentenne, cambi reiteratamente i corsi di studio senza conseguire il diploma di laurea;
  • abbia raggiunto i trent’anni, concluso il proprio percorso di studi interrotto con la scuola dell’obbligo e non si sia presentato ai colloqui di lavoro;
  • abbia volontariamente rifiutato possibili occasioni di lavoro.

Mantenimento figlio reddito cittadinanza: la pronuncia della Cassazione. Nella sua recente pronuncia (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 38366/2021), la Corte ricorda che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non viene meno in automatico quando questi raggiungono la maggiore età.

Ai figli maggiorenni spetta comunque il mantenimento quando, non colpevolmente, non riescono a raggiungere la propria autonomia economica, ovvero se una volta completato il percorso di studi ed essersi impegnati attivamente nel cercare lavoro, anche in base alle offerte del mercato e ridimensionando le proprie aspirazioni, questi non riescano a rendersi autonomi.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza, ricorda che spetta al genitore dimostrare di non essere più tenuto al mantenimento dei figli, anche se spetta al Giudice accertare la spettanza o meno del mantenimento, considerato che l’età via via più elevata, in concorso con altri presupposti fa venire meno tale diritto.

La Corte sottolinea altresì che, se il figlio maggiorenne non ha reperito un’occupazione stabile che gli consente di essere economicamente indipendente, spendendo il titolo professionale conseguito, non è sul mantenimento dei genitori che costui deve fare affidamento ma ha a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito come, ad esempio, il reddito di cittadinanza.