Negli Incidenti Stradali Senza Scontro è Automatica la Presunzione di Pari Responsabilità?

Nella fattispecie un motociclista ha chiesto il risarcimento per i danni subiti a seguito di un sinistro in cui aveva perso il controllo del suo mezzo, avendo iniziato una manovra di sorpasso nello stesso momento dell’autovettura che lo precedeva. Vi era quindi stato un sinistro senza scontri tra veicoli!

Il secondo comma dell’articolo 2054 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il Giudice emiliano ha affermato che il concetto di ‘scontro’ non può essere esteso indiscriminatamente a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo, infatti ciò contrasta con quanto previsto dalla lettera dell’articolo del codice civile: la parola ‘scontro’ indica soltanto la collisione fisica.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l’applicazione in via sussidiaria dell’art. 2054 II comma c.c. è possibile, solo nel caso, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro e in ogni caso dopo l’accertamento del nesso causale.

All’esito dell’istruttoria, però, l’attore non è stato in grado di dimostrare la corresponsabilità del conducente dell’autovettura che lo precedeva poiché l’unico testimone dell’incidente aveva rilasciato delle dichiarazioni da cui non era emersa alcuna responsabilità a carico del secondo veicolo.

Quindi, mancando la prova di una qualunque responsabilità in capo all’altro veicolo coinvolto, non si pone il problema del riparto di responsabilità mediante il criterio sancito dall’articolo 2054 II comma c.c.

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