Separazione: no pagamento mantenimento – si perde l’affidamento? Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Milano, sì. Il papà che non è in grado di prendersi cura dei figli e non li mantiene perde l’affidamento.
No pagamento mantenimento e affidamento dei figli: la normativa. Quando i genitori si separano, il Giudice è chiamato a decidere su una questione molto delicata ed importante che è quella di stabilire con chi vivranno i figli e quanto tempo trascorreranno con l’uno e con l’altro genitore.
La regola generale è quella dell’affidamento condiviso, che consiste in una condivisione della responsabilità genitoriale, cioè di quell’insieme di diritti e obblighi che derivano dall’essere madre o padre.
Ovviamente, l’affidamento condiviso può comportare anche che, per inevitabili esigenze pratiche, il minore viva per la maggior parte del tempo con uno dei due genitori (di solito, ma non necessariamente, la madre), e che frequenti l’altro secondo i tempi e le modalità stabilite dal giudice o comunque nell’accordo di separazione.
Negli ultimi anni si anche diffusa sempre di più una nuova modalità di affidamento c.d. alternato, per cui i figli possono abitare sia con il padre che con la madre, ad esempio, a settimane alterne.
L’affidamento condiviso però non si esaurisce nel collocamento del minore ma comporta l’assunzione delle decisioni necessarie per la vita dei figli, il prendersi cura di loro e l’occuparsi delle loro esigenze.
Sia nel caso di coppie coniugate che nel caso di rapporti di convivenza, il criterio generale che deve guidare il Giudice è quello dell’interesse, morale e materiale, dei minori, come prevede espressamente il codice.
Ciò detto, la soluzione dell’affidamento condiviso deve essere valutata in via prioritaria. Secondariamente, si può ricorrere all’affidamento esclusivo o super esclusivo – quindi a uno solo dei due genitori – quando, secondo il Giudice, l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei figli. Questa scelta deve essere precisamente motivata dal giudice.
No pagamento mantenimento e affidamento super esclusivo alla mamma. La vicenda. Come anticipato in premessa, il Tribunale di Milano, in una recente sentenza, ha stabilito che il papà, che non era in grado di mantenere i figli, dovesse perdere l’affidamento degli stessi.
In tale giudizio la madre chiedeva, per quanto qui di interesse, l’affidamento esclusivo delle figlie, mentre il padre insisteva per l’affidamento condiviso.
Il Tribunale, dato atto delle serie difficoltà del padre nel poter assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anche a causa di una sua accertata dipendenza da sostanze stupefacenti, nonostante avesse espresso una buona disponibilità nel voler accudire e gestire le figlie, dato altresì atto del continuo disinteresse del mantenimento delle stesse e mancato contributo in relazione a quanto necessario al loro sostentamento e ai loro bisogni, affidava le figlie in modo super- esclusivo alla mamma.
Affidamento super esclusivo alla mamma. La decisione. Il Tribunale ha stabilito che allo stato – ed auspicando che l’uomo portasse avanti un programma di disintossicazione e di recupero – il padre non avesse sufficienti capacità genitoriali per occuparsi delle figlie, non essendo neppure in grado di riconoscere i loro bisogni e la loro sofferenza nonché di porsi in un atteggiamento responsabile e costruttivo per affrontare e superare le proprie problematiche dovute principalmente alla dipendenza da stupefacenti.
Pertanto ha previsto l’affidamento super-esclusivo alla madre, ai sensi dell’art. 337 quater del c.c.: “Vista la situazione assolutamente instabile del padre (peraltro tossicodipendente) e la necessità di adottare con tempestività̀ le decisioni per la vita delle figlie e considerato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò̀ è sintomatico della sua inidoneità̀ ad affrontare quelle maggiori responsabilità̀ che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio, deve ritenersi che l’affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell’affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale di G. e S., poiché́ consente che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività̀ dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità̀ e ha dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale” (Trib. Milano, Sent. n. 2992/2023).