Obbligo al Mantenimento anche se l’Ex Moglie Presenta un’Attitudine al Lavoro

Così come disposto all’art. 156 del codice civile, a seguito della separazione,  il Giudice può stabilire il diritto a ricevere un assegno necessario al proprio mantenimento a vantaggio del coniuge al quale non è addebitabile la crisi del matrimonio.

Tale assegno – la cui entità dipende sia dalle circostanze di fatto che dai redditi del coniuge obbligato e dell’avente diritto – può essere soggetto a revoca o modifica qualora sopraggiungano giustificati motivi.

Tuttavia, è bene ricordare che la concessione dell’assegno di mantenimento al coniuge non è assolutamente un atto né scontato né applicabile automaticamente: un’ex moglie, infatti, si è vista negare dal Tribunale di Catania tale mantenimento in proprio favore alla luce di una asserita attitudine al lavoro della stessa, essendo ancora molto giovane e munita di diploma di laurea e avendo quindi ancora la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

L’ex moglie aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando che tale provvedimento non aveva considerato, quale condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge, la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che l’astratta capacità al lavoro non doveva di per sé elidere il dovere di solidarietà coniugale posto alla base dell’obbligo di mantenimento sancito all’art. 156 c.c.

I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 3502/2013, appurando che, di fatto, la Ricorrente non prestava alcuna attività lavorativa e che la situazione economica generale della stessa era certamente meno felice rispetto a quella dell’ex marito, hanno ritenuto che la mera potenziale professionalità della donna al lavoro se non è collegata ad una concreta prospettiva di svolgere un’attività produttiva di reddito non può far venire meno l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento”.