Indennizzo perdita di avviamento commerciale , quando è possibile richiederla?

Indennizzo perdita di avviamento commerciale : Ai sensi dell’art. 34 della Legge 392/78, qualora il locatore, arbitrariamente cessi il contratto di locazione senza che lo stesso, sia dovuto a inadempimento, disdetta o recesso del conduttore o in subordine ad una alle procedure previste dalla legge fallimentare, viene riconosciuto al conduttore la possibilità di poter richiedere l’indennizzo per la c.d. perdita di avviamento commerciale, nei casi in cui l’attività che veniva svolta all’interno dell’immobile locato sia di tipo commerciale, industriale o artigianale.

L’istituto in esame si prefigge lo scopo di tutelare, il più possibile il prosieguo dell’attività commerciale nel luogo in cui è stata avviata, prevedendo attraverso l’istituto dell’indennizzo per la perdita di avviamento commerciale, un deterrente,   che gravando parte locatrice alla corresponsione al conduttore di un indennizzo pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto se nell’immobile veniva svolta attività commerciale o artigianale e 21 mensilità nel caso in cui veniva svolta attività alberghiera, evita in tal modo cessazioni di contratti ai soli fini aleatori.

Il diverso importo dell’indennità dipende dalla differente durata minima legale dei contratti di locazione, la quale durata è stabilita in 6 anni per le attività commerciali, industriali ed artigianali, e in 9 per quelle alberghiere.

L’indennizzo per la perdita di avviamento commerciale dovrà essere pagato dal conduttore al locatore, nel momento in cui questo riconsegna le chiavi.

Ricordiamo che ai fini dell’indennità, la stessa spetta alle sole attività di tipo imprenditoriale, restando escluse dalle ipotesi di indennizzo tutte le attività professionali.

I requisiti, a cui far capo, per determinare la natura dell’attività esercitata,  sono  dettagliatamente esplicati da una recentissima sentenza emanata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.13091/2017 pubblicata il 24 Maggio 2017, la quale dispone che ‘per stabilire se l’attività svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale, occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attività ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale.