Prima casa? Intoccabile Da Equitalia!

 

Tra tutte le procedure esecutive, la più temuta dai debitori è certamente quella del pignoramento immobiliare, soprattutto laddove l’immobile sia la prima casa, ovvero la casa di residenza dello sventurato.

E a questo punto, allora, ci si chiede se, l’Ente Esattore più temuto da tutti i contribuenti, ovvero Equitalia, possa pignorare la prima casa?

Bene, già con il Decreto del Fare, emanato dal Governo Letta nel 2013, veniva deciso lo “STOP” al pignoramento da parte di Equitalia della prima casa di ogni contribuente.

E sulla domanda di Equitalia, se l’applicazione delle nuove disposizioni fossero retroattive, ovvero se le stesse riguardassero solo le procedure iniziate dopo l’avvento della norma, il Ministero dell’Economia già nel Luglio 2013 ha chiarito che la norma riguardava solamente i pignoramenti avvenuti successivamente alla sua emanazione, escludendo la protezione data dalla norma a quelle espropriazioni avviate prima del 21 Giugno 2013, contrariamente a quelle avviate dal giorno successivo in poi.

Tuttavia, di parere nettamente opposto a quello espresso dal Ministero, è la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19270 del 12.09.2014, ha esteso tale protezione sulla prima casa – divenuta intoccabile – a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche se avviati in un momento precedente, anteriore, rispetto all’introduzione nell’ordinamento della nuova norma.

 

Gli Ermellini, infatti, nella sentenza sopra indicata, hanno sostenuto che“dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare e non introduce un’ipotesi di impignorabilità sopravvenuta del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata, ma anche i singoli atti di processi iniziati prima”.

 

I Giudici di Piazza Cavour, infine, hanno stabilito che, nei casi in cui l’espropriazione immobiliare riguardi l’unico bene di proprietà, non di lusso, in cui il contribuente ha la residenza, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”; ciò anche se il pignoramento è precedente all’introduzione nell’ordinamento della norma che ha sancito tale forma di tutela.

 

I contribuenti che stanno lottando per difendere la propria casa di residenza contro le grinfie di Equitalia possono, almeno per ora, tirare un sospiro di sollievo.

Meglio così?