Procedura più Veloce e più Efficace per il Pignoramento dei Veicoli del Debitore

Ci siamo già soffermarti, in più occasioni, sulle novità apportate dal Decreto Legge n. 132/2014 entrato in vigore il 13.09.2014 – tuttora, è oggetto di successive modifiche – recante il titolo “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” per quanto riguarda, in particolare, il diritto di famiglia, la possibilità per i coniugi che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione e del divorzio di addivenire ad una negoziazione in tempi veloci e con costi processuali assai sostenuti.

Tra le novità apportate dal nuovo provvedimento, sono degne di nota anche le misure che riguardano la semplificazione della procedura di recupero crediti, nota per essere lunga e costosa e spesso infruttifera.

Con il decreto legge, oltre alla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati del pubblico registro automobilistico, più noto come PRA, riuscendo così ad  individuare i veicoli intestati al debitore, è stata introdotto l’art. 521 bis c.c. che prevede il pignoramento dei veicoli (auto, moto, rimorchi) effettuato mediante notifica al debitore di apposito atto che dovrà contenere gli estremi del mezzo e l’intimazione di consegnarlo, unitamente ai documenti di proprietà, entro 15 giorni all’istituto Vendite Giudiziarie presente nel luogo in cui ha residenza/domicilio o dimora il debitore.

Se entro tale termine il debitore non adempie, interverranno le Forze dell’Ordine che accerteranno la circolazione del bene pignorato e, in caso affermativo, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonché a consegnare il veicolo all’IVG.

Nel frattempo, il creditore, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso, dovrà trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositando nella cancelleria  del Tribunale competente, nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo e del precetto, dell’atto di pignoramento mobiliare e della nota di trascrizione entro 30 giorni  dalla comunicazione di avvenuta consegna del mezzo da parte dell’IVG.

Prima che la nuova procedura venga applicata, si dovrà attendere il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e valutare poi naturalmente dal di vista applicativo la prassi più corretta perché tale pignoramento  possa davvero incidere sull’effettiva possibilità di recupero del credito.