Provvigione mediatore senza preliminare: non è dovuta in caso di sola proposta irrevocabile

Provvigione mediatore senza preliminare: non è dovuta in caso di sola proposta irrevocabile

Provvigione mediatore senza preliminare. La Cassazione si è pronunciata in materia di proposta irrevocabile d’acquisto con l’ordinanza n. 7781/2020 la quale prevede che al mediatore non debba essere pagata la provvigione in caso di sottoscrizione di una proposta d’acquisto irrevocabile, se tra promissario acquirente e promittente venditore non è stato concluso il contratto preliminare di vendita.

Provvigione mediatore senza preliminare. Nel caso specifico, la questione presentata agli Ermellini vede coinvolta un’agenzia immobiliare che ha chiesto il pagamento della provvigione, maturata alla luce dell’incarico ricevuto, per la sola sottoscrizione della proposta irrevocabile d’acquisto senza poi di fatto concludere il contratto preliminare di vendita.

L’agenzia in questione, pertanto, ha citato i proprietari dell’immobile oggetto della vertenza al fine di ottenere il pagamento per la prestazione svolta in favore dei promittenti venditori.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto l’agenzia immobiliare soccombente. In particolare, il giudice di seconde cure ha sostenuto che la proposta irrevocabile non si deve considerare come conclusione dell’affare che, ai sensi dell’art. 1755 c.c., darebbe diritto al percepimento della provvigione in capo al mediatore.

La proposta irrevocabile non è qualificabile come contratto preliminare di compravendita, in quanto la sua caratteristica è quella di fissare gli accordi di massima raggiunti dalle parti con lo scopo di sottoscrivere un contratto preliminare in un momento successivo già fissato convenzionalmente.

Inoltre, nel caso di specie nell’incarico affidato all’agenzia era presente una clausola che vincolava la provvigione alla stipulazione del contratto preliminare, mai di fatto concluso.

L’agenzia immobiliare ha, dunque, presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione che lo ha rigettato.

Riprendendo un recente orientamento in materia, i giudici di legittimità hanno stabilito che la proposta irrevocabile è considerata un accordo preparatorio, il quale non fa sorgere il diritto a ricevere la provvigione in capo al mediatore.

Tale accordo è destinato soltanto a regolamentare il procedimento formativo di quello che sarà il contratto definitivo.

In conclusione, laddove a seguito di proposta irrevocabile non viene concluso un contratto preliminare di compravendita il mediatore non avrà diritto al percepimento della provvigione.