Pubblicazione foto consenso: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Pubblicazione foto consenso: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Pubblicazione foto consenso: La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Pordenone n.634/2017, prevede il risarcimento del danno nei confronti del soggetto protagonista di una foto che lo ritrae, senza che lo stesso abbia prestato prima il consenso alla pubblicazione.

Il caso è tratto da una vicenda nella quale un uomo, sfogliando un dépliant turistico aveva visto una foto che lo ritraeva insieme al figlio minore su una pagina.

La foto era stata pubblicata senza il consenso dell’uomo, e per tale ragione lo stesso aveva citato in giudizio la casa editrice, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Sottoposta la questione all’esame del Tribunale, il Giudice nell’articolata motivazione della sentenza stabiliva che ‘nonostante la foto pubblicata senza il consenso del soggetto, non lede l’immagine, l’onore e la reputazione dello stesso, il fatto però che la pubblicazione sia avvenuta senza il preventivo consenso da diritto al risarcimento del danno’.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, trae la sua ratio dall’art. 10 cod. civ., che tutela il diritto di immagine, cioè ‘nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso’.

La norma codicistica viene quindi interpretata nel senso che basta la sola pubblicazione della foto senza consenso del soggetto in essa rappresentato o autorizzazione della legge a far scattare il diritto al risarcimento del danno.

La norma in questione, si collega poi direttamente agli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto di autore L. 633/1941, che dettando principi informatori in materia, prevedono che: ‘l’immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, salvo la notorietà della persona stessa.

Stante tali principi sul diritto di immagine che fanno scattare in automatico il diritto al risarcimento del danno, non esistono però specifici parametri di riferimento per la valutazione.

La misura del risarcimento del danno, potrà però essere quantificato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa.

Inoltre, la ponderazione del risarcimento verrà fatta tenendo presente anche di tutte le circostanze del caso, ovvero la non notorietà della persona raffigurata, di quanto sia capillare la distribuzione della rivista, ed infine il risarcimento del danno potrà essere valutato dal giudice, secondo la somma che lo steso riterrà equa secondo giustizia.

A fini esemplificativi, nel caso oggetto della sentenza in commento, la foto incriminata e pubblicata senza autorizzazione, su un dépliant turistico, ritraeva padre e figlio mentre accarezzavano un cervo con una porzione di costa sullo sfondo, il Giudice, accogliendo la domanda attorea, ha liquidato al soggetto a titolo di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale per aver subito lesione al suo diritto di immagine, la somma di € 10.000!